Art. 20 Modalita' di trasmissione degli attestati di certificazione energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per i contratti di locazione (articolo 23-bis e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 1. Prima della stipula dell'atto di trasferimento a titolo oneroso o prima della stipula del contratto di locazione, il soggetto certificatore incaricato dall'alienante o dal locatore trasmette l'attestato di certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. 2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3. 3. Dell'attestato di certificazione energetica e' fatta menzione nell'atto di trasferimento o nel contratto di locazione. In detti atti e' indicato il numero di identificazione del sistema informativo sull'efficienza energetica attribuito all'attestato.