Art. 20 
 
Modalita'  di  trasmissione   degli   attestati   di   certificazione
  energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per  i  contratti
  di locazione (articolo  23-bis  e  articolo  23-sexies  della  l.r.
  39/2005) 
 
    1. Prima  della  stipula  dell'atto  di  trasferimento  a  titolo
oneroso o prima della stipula del contratto di locazione, il soggetto
certificatore incaricato  dall'alienante  o  dal  locatore  trasmette
l'attestato  di  certificazione  energetica  attraverso  il   sistema
informativo regionale sull'efficienza energetica. 
    2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 19, commi 2 e 3. 
    3. Dell'attestato di certificazione energetica e' fatta  menzione
nell'atto di trasferimento o nel contratto  di  locazione.  In  detti
atti e' indicato il numero di identificazione del sistema informativo
sull'efficienza energetica attribuito all'attestato.