Art. 21 
 
Modalita' di  trasmissione  degli  attestati  per  le  certificazioni
  energetiche volontarie (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 
 
    1. Fuori  dai  casi  in  cui  e'  obbligatoria  la  presentazione
dell'attestato di certificazione energetica ai sensi dell'articolo 23
bis, commi 1 e 4 della l.r. 39/2005, i soggetti certificatori possono
trasmettere   attraverso    il    sistema    informativo    regionale
sull'efficienza energetica attestati di certificazione energetica per
edifici gia' esistenti su richiesta del  proprietario  o  dell'avente
titolo. 
    2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.