Art. 21 Modalita' di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 1. Fuori dai casi in cui e' obbligatoria la presentazione dell'attestato di certificazione energetica ai sensi dell'articolo 23 bis, commi 1 e 4 della l.r. 39/2005, i soggetti certificatori possono trasmettere attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica attestati di certificazione energetica per edifici gia' esistenti su richiesta del proprietario o dell'avente titolo. 2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.