Art. 25 
 
         Disposizioni transitorie relative alla trasmissione 
                  dei dati di impianti e di edifici 
 
    1.  Nella  individuazione   delle   modalita'   informatiche   di
trasmissione dei dati di cui all'articolo 13, comma  8  la  struttura
regionale competente tiene conto delle possibili  compatibilita'  con
gli  eventuali  sistemi  informativi  gia'  utilizzati   dagli   enti
competenti al controllo degli impianti di climatizzazione.