Art. 25 Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati di impianti e di edifici 1. Nella individuazione delle modalita' informatiche di trasmissione dei dati di cui all'articolo 13, comma 8 la struttura regionale competente tiene conto delle possibili compatibilita' con gli eventuali sistemi informativi gia' utilizzati dagli enti competenti al controllo degli impianti di climatizzazione.