Art. 26 
 
Disposizioni transitorie per la  presentazione  della  certificazione
  energetica in attesa dell'organizzazione  del  sistema  informativo
  sull'efficienza energetica 
 
    1.  Fino  al  momento  della   pubblicazione   sul   BURT   della
deliberazione di cui all'articolo 13 gli attestati di  certificazione
energetica sono presentati ai comuni territorialmente  competenti  in
forma cartacea. Fino al momento della pubblicazione  sul  BURT  della
suddetta  deliberazione  resta  altresi'  in  vigore   l'obbligo   di
trasmissione di una copia dell'attestato di certificazione energetica
alla Regione, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A,  paragrafo
8 del decreto 26 giugno 2009 del Ministro  dello  sviluppo  economico
(Linee  guida  nazionali  per  la  certificazione  energetica   degli
edifici), emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 9  del  d.lgs.
192/2005.