Art. 26 Disposizioni transitorie per la presentazione della certificazione energetica in attesa dell'organizzazione del sistema informativo sull'efficienza energetica 1. Fino al momento della pubblicazione sul BURT della deliberazione di cui all'articolo 13 gli attestati di certificazione energetica sono presentati ai comuni territorialmente competenti in forma cartacea. Fino al momento della pubblicazione sul BURT della suddetta deliberazione resta altresi' in vigore l'obbligo di trasmissione di una copia dell'attestato di certificazione energetica alla Regione, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A, paragrafo 8 del decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005.