Art. 3 
 
Edifici esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (articolo
  23-bis e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 
 
    1. Sono escluse dall'applicazione  del  presente  regolamento  le
seguenti categorie di edifici o di impianti: 
      a)  i  fabbricati  industriali,  artigianali  o  agricoli   non
residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o  illuminati  per
esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici  del
processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 
      b) i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non  superiore
a due anni; 
      c)  i  fabbricati  isolati  con  una  superficie  utile  totale
inferiore a venticinque metri quadrati; 
      d)  gli  edifici  per  i  quali  sia  stata  dichiarata   dalle
competenti autorita' la non abitabilita' o agibilita' nonche'  quelli
per i quali, in caso di trasferimento a titolo  oneroso,  risulti  la
destinazione alla demolizione; 
      e) le tipologie di edifici  escluse  dal  decreto  ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005.