Art. 3 Edifici esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (articolo 23-bis e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di edifici o di impianti: a) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; b) i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati; d) gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorita' la non abitabilita' o agibilita' nonche' quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione; e) le tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005.