Art. 5 Soggetti certificatori (articolo 23-bis della l.r. 39/2005) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, l'attestato di certificazione energetica e' redatto e sottoscritto dai soggetti abilitati in possesso dei requisiti indicati dai regolamenti di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 192/2005.