Art. 5 
 
     Soggetti certificatori (articolo 23-bis della l.r. 39/2005) 
 
    1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24,  l'attestato  di
certificazione energetica e'  redatto  e  sottoscritto  dai  soggetti
abilitati in possesso  dei  requisiti  indicati  dai  regolamenti  di
attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 192/2005.