Art. 6 
 
        Contenuti dell'attestato di certificazione energetica 
               (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 
 
    1. L'attestato di certificazione energetica comprova l'efficienza
energetica dell'edificio e fornisce  le  informazioni  relative  alla
qualita' energetica dell'edificio nel suo  complesso  e  nei  singoli
componenti. Esso contiene i seguenti elementi: 
      a)  il  frontespizio  indicante  la  natura  di  attestato   di
certificazione energetica; 
      b)  l'indicazione  del  comune   dove   e'   sito   l'immobile,
l'indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso; 
      c) i dati identificativi del proprietario, del progettista  che
ha curato il progetto e  l'installazione  degli  impianti  tecnici  a
servizio  dell'edificio,  nonche'  del   direttore   lavori   e   del
costruttore; 
      d) i dati identificativi del soggetto certificatore; 
      e) la  data  di  emissione  e  di  scadenza  dell'attestato  di
certificazione energetica; 
      f) il  codice  di  identificazione  univoca  dell'attestato  di
certificazione  energetica,  attribuito   dal   sistema   informativo
regionale sull'efficienza energetica; 
      g) l'indice di prestazione globale dell'edificio,  che  risulta
dalla somma degli indici di prestazione energetica  parziali  di  cui
alla lettera h); 
      h) gli indici relativi alle prestazioni  energetiche  parziali,
individuati sulla base dei fabbisogni di energia primaria riferiti ad
un singolo uso energetico  dell'edificio,  suddivisi  nelle  seguenti
tipologie: 
        h.1) indice di prestazione energetica per la  climatizzazione
estiva; 
        h.2) indice di prestazione energetica per la  climatizzazione
invernale; 
        h.3) indice  di  prestazione  energetica  per  la  produzione
dell'acqua calda finalizzata all'uso igienico e sanitario; 
        h.4) indice di  prestazione  energetica  per  l'illuminazione
artificiale, ad eccezione delle categorie di edifici E1 ed E8, di cui
all'articolo 3 del d.p.r.412/1993; 
      i) i valori obbligatori minimi previsti per i nuovi edifici dai
regolamenti  di  attuazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1  del
d.lgs.192/2005; 
      l) le classi energetiche in cui l'edificio ricade  in  rapporto
al sistema  di  classificazione  definito  dal  decreto  ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9  del  d.lgs.  192/2005,  al
fine di valutare la prestazione energetica dello stesso; 
      m) il contributo delle fonti  rinnovabili  alla  copertura  del
fabbisogno di energia primaria, ove presenti; 
      n)  l'indicazione  degli  interventi  piu'   significativi   ed
economicamente convenienti che consentirebbero il miglioramento delle
prestazioni  energetiche  dell'edificio,  con  una  loro  valutazione
sintetica in termini di costi e benefici, unitamente ad una stima dei
possibili passaggi di classe a seguito della loro realizzazione; 
      o) i dati utilizzati per il calcolo degli indici di prestazione
energetica; 
      p) il metodo di reperimento dei dati di cui alla lettera; 
      o) con l'indicazione del soggetto che li ha prodotti; 
      q) l'indicazione delle  metodologie  di  calcolo  adottate  nel
rispetto delle norme vigenti; 
      r)  l'indicazione  dello  strumento  di   calcolo   informatico
eventualmente utilizzato, e della relativa garanzia di conformita' di
tale strumento alle metodologie di cui alla lettera q), conformemente
a  quanto  prescritto  dal  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005. 
    2. L'attestato di certificazione energetica descrive altresi': 
      a) le caratteristiche dell'involucro edilizio dell'edificio; 
      b) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto  per  la
climatizzazione invernale; 
      c) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto  per  la
climatizzazione estiva; 
      d) le caratteristiche  dell'impianto  di  produzione  di  acqua
calda sanitaria; 
      e)   le   caratteristiche   dell'impianto   di    illuminazione
artificiale; 
      f) i sistemi e le dotazioni  impiantistiche  per  la  gestione,
l'automazione ed il controllo degli edifici; 
      g) gli altri  dispositivi  presenti  nell'edificio  e  gli  usi
energetici previsti per il medesimo. 
    3. L'attestato di certificazione  energetica  e'  predisposto  in
conformita'  ad  apposita  modulistica  definita  con   decreto   del
dirigente della struttura regionale competente.