Art. 6 Contenuti dell'attestato di certificazione energetica (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 1. L'attestato di certificazione energetica comprova l'efficienza energetica dell'edificio e fornisce le informazioni relative alla qualita' energetica dell'edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Esso contiene i seguenti elementi: a) il frontespizio indicante la natura di attestato di certificazione energetica; b) l'indicazione del comune dove e' sito l'immobile, l'indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso; c) i dati identificativi del proprietario, del progettista che ha curato il progetto e l'installazione degli impianti tecnici a servizio dell'edificio, nonche' del direttore lavori e del costruttore; d) i dati identificativi del soggetto certificatore; e) la data di emissione e di scadenza dell'attestato di certificazione energetica; f) il codice di identificazione univoca dell'attestato di certificazione energetica, attribuito dal sistema informativo regionale sull'efficienza energetica; g) l'indice di prestazione globale dell'edificio, che risulta dalla somma degli indici di prestazione energetica parziali di cui alla lettera h); h) gli indici relativi alle prestazioni energetiche parziali, individuati sulla base dei fabbisogni di energia primaria riferiti ad un singolo uso energetico dell'edificio, suddivisi nelle seguenti tipologie: h.1) indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva; h.2) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; h.3) indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda finalizzata all'uso igienico e sanitario; h.4) indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale, ad eccezione delle categorie di edifici E1 ed E8, di cui all'articolo 3 del d.p.r.412/1993; i) i valori obbligatori minimi previsti per i nuovi edifici dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1 del d.lgs.192/2005; l) le classi energetiche in cui l'edificio ricade in rapporto al sistema di classificazione definito dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005, al fine di valutare la prestazione energetica dello stesso; m) il contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria, ove presenti; n) l'indicazione degli interventi piu' significativi ed economicamente convenienti che consentirebbero il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici, unitamente ad una stima dei possibili passaggi di classe a seguito della loro realizzazione; o) i dati utilizzati per il calcolo degli indici di prestazione energetica; p) il metodo di reperimento dei dati di cui alla lettera; o) con l'indicazione del soggetto che li ha prodotti; q) l'indicazione delle metodologie di calcolo adottate nel rispetto delle norme vigenti; r) l'indicazione dello strumento di calcolo informatico eventualmente utilizzato, e della relativa garanzia di conformita' di tale strumento alle metodologie di cui alla lettera q), conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005. 2. L'attestato di certificazione energetica descrive altresi': a) le caratteristiche dell'involucro edilizio dell'edificio; b) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione invernale; c) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione estiva; d) le caratteristiche dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria; e) le caratteristiche dell'impianto di illuminazione artificiale; f) i sistemi e le dotazioni impiantistiche per la gestione, l'automazione ed il controllo degli edifici; g) gli altri dispositivi presenti nell'edificio e gli usi energetici previsti per il medesimo. 3. L'attestato di certificazione energetica e' predisposto in conformita' ad apposita modulistica definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente.