Art. 7 
 
       Targa energetica (articolo 23-bis e articolo 23-sexies 
                         della l.r. 39/2005) 
 
    1. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico
di superficie superiore a 1000 metri quadrati, e'  affisso  in  luogo
visibile al pubblico un riassunto  dell'attestato  di  certificazione
energetica, denominato "targa energetica"  predisposto  dal  soggetto
certificatore  che  ha  redatto   e   sottoscritto   l'attestato   di
certificazione energetica. 
    2. La targa puo' essere  affissa  in  tutti  gli  edifici,  anche
diversi da quelli indicati al comma 1. 
    3.  La  targa  energetica  ha  la  stessa   validita'   temporale
dell'attestato di certificazione energetica a cui fa  riferimento  ed
e' aggiornata quando  l'attestato  di  certificazione  energetica  e'
aggiornato. 
    4. La targa energetica indica almeno: 
      a) l'ubicazione dell'edificio; 
      b) l'indice di prestazione energetica globale  dell'edificio  e
gli indici di prestazione energetica parziali; 
      c) la classe dell'edificio relativa all'indice  di  prestazione
energetica globale. 
    5.  La  targa  energetica  e'  predisposta   secondo   l'apposita
modulistica  definita  con  decreto  del  dirigente  della  struttura
regionale competente.