Art. 7 Targa energetica (articolo 23-bis e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 1. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore a 1000 metri quadrati, e' affisso in luogo visibile al pubblico un riassunto dell'attestato di certificazione energetica, denominato "targa energetica" predisposto dal soggetto certificatore che ha redatto e sottoscritto l'attestato di certificazione energetica. 2. La targa puo' essere affissa in tutti gli edifici, anche diversi da quelli indicati al comma 1. 3. La targa energetica ha la stessa validita' temporale dell'attestato di certificazione energetica a cui fa riferimento ed e' aggiornata quando l'attestato di certificazione energetica e' aggiornato. 4. La targa energetica indica almeno: a) l'ubicazione dell'edificio; b) l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio e gli indici di prestazione energetica parziali; c) la classe dell'edificio relativa all'indice di prestazione energetica globale. 5. La targa energetica e' predisposta secondo l'apposita modulistica definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente.