(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo 2010) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                              PREAMBOLO 
 
    Visto l'articolo 117, comma 6 della Costituzione; 
    Visto l'articolo 118, comma 1 della Costituzione; 
    Visto l'articolo 44 dello Statuto della Regione Toscana; 
    Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle
funzioni amministrative in materia di progettazione,  costruzione  ed
esercizio degli sbarramenti di ritenuta  e  dei  relativi  bacini  di
accumulo), ed in particolare l'articolo 14; 
    Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso  nella
seduta del 4 giugno 2009; 
    Visto il parere della Direzione Generale della Presidenza; 
    Vista la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1233  del  21
dicembre 2009; 
    Visto  il  parere  della  Commissione  consiliare  "Territorio  e
Ambiente" espresso ai sensi dell'articolo 42, comma 2  dello  Statuto
della Regione Toscana, nella seduta del 28 gennaio 2010; 
    Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai
sensi dell'articolo 66, comma 3 dello Statuto  nella  seduta  del  29
gennaio 2010; 
    Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 23 febbraio
2010. 
Considerato quanto segue: 
    1. la recente legge  regionale  64/2009  -  di  cui  il  presente
regolamento  costituisce  attuazione  -  ha  ridefinito  le  funzioni
amministrative in materia di progettazione, costruzione ed  esercizio
di dighe e sbarramenti alla luce del mutato assetto delle  competenze
e dell'evoluzione legislativa intercorsa successivamente  all'entrata
in vigore della previgente legge che disciplinava la materia (l.r.  7
gennaio 1994 n. 1); 
    2.  il  presente  regolamento,  in  coerenza  con  la   normativa
nazionale di riferimento - attualmente  costituita  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del
regolamento per  la  compilazione  dei  progetti,  la  costruzione  e
l'esercizio delle dighe di ritenuta) - e nel rispetto della normativa
tecnica di cui all'articolo 61, comma 4  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), persegue i seguenti
obiettivi: 
      a) garantire standard di sicurezza certi  ed  uniformi  per  la
gestione  dei  manufatti  attraverso  la  regolazione  degli  aspetti
essenziali delle procedure autorizzative, nonche' delle attivita'  di
controllo  sulle  dighe   autorizzate   e   sul   comportamento   dei
concessionari; 
      b) semplificare la documentazione progettuale da presentare per
gli invasi di dimensioni limitate, anche al fine di  incentivarne  la
realizzazione per  la  gestione  dei  fabbisogni  irrigui  in  ambito
agricolo e per il contestuale mantenimento del Minimo Deflusso Vitale
nei corsi d'acqua principali e la ricarica di falda; 
      c)  favorire  il  monitoraggio  degli   invasi   presenti   nel
territorio regionale, ai fini della pianificazione e  gestione  della
risorsa idrica a livello di bacino idrografico; 
    3. in particolare,  si  sono  individuate  nozioni  e  specifiche
tecniche univoche  e  coerenti  con  le  definizioni  adottate  dalla
normativa statale ed e' stata prevista la suddivisione degli impianti
in classi,  nonche'  una  classificazione  dei  rischi  connessi,  in
funzione delle caratteristiche dell'impianto e degli stati di rischio
indotto su un'area ritenuta significativa, calcolata  sulla  base  di
specifici parametri; 
    4. oltre ai contenuti essenziali delle domande di  autorizzazione
e della  relativa  documentazione  tecnica,  si  e'  reso  necessario
disciplinare   le   modalita'   di   comunicazione   della   chiusura
dell'esercizio delle  opere  di  ritenuta  nonche'  le  procedure  di
autorizzazione dei lavori di ripristino dei  luoghi  o  di  messa  in
sicurezza - ivi compresa la demolizione - da effettuare, in  caso  di
cessazione definitiva degli  impianti  e  di  abbandono  dell'invaso,
anche in funzione della tipologia dell'impianto; 
    5. si e'  posta  inoltre  l'esigenza  di  dettare  una  specifica
disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia  di  esistenza,
alla  regolarizzazione  e  all'autorizzazione  in   sanatoria   degli
impianti, in attuazione della norma transitoria introdotta dalla l.r.
64/09; 
    6.  nelle  more  dell'adozione,  da  parte  delle  province,  dei
rispettivi  atti  organizzativi,  si  e'  posta  la   necessita'   di
determinare termini  di  conclusione  del  procedimento  piu'  lunghi
rispetto a quelli ordinariamente individuati dalla legge regionale 23
luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo)  in
considerazione dei seguenti motivi: 
      a) la complessita' delle procedure e della materia comporta  la
necessita' di  approfondimenti,  sopralluoghi,  particolari  tipi  di
esami, che richiedono tempi flessibili, anche per il fatto di  essere
legati alle condizioni atmosferiche; 
      b) la delicatezza degli interessi coinvolti, quali la  pubblica
incolumita',  l'uso  della  risorsa   idrica,   nonche'   la   tutela
dell'ambiente,  richiede  un'attenzione  particolare  degli  esami  e
valutazioni   tecniche   che   sono   richiesti   all'amministrazione
provinciale; 
      c)  la  previsione  che  nella  fase  transitoria   perverranno
all'amministrazione provinciale  le  domande  relative  a  tutti  gli
impianti  presenti  sul  territorio  regionale,   ha   richiesto   la
determinazione di tempi ancora piu' lunghi rispetto agli altri per le
domande di regolarizzazione e di sanatoria; 
    7. si e' altresi' provveduto a definire  modalita'  e  tempi  per
l'invio da parte della provincia dei dati relativi  ai  provvedimenti
adottati nell'ambito delle competenze attribuite,  nonche'  dei  dati
relativi alle caratteristiche essenziali degli  impianti,  prevedendo
anche  forme  semplificate  per  la  comunicazione   delle   suddette
informazioni; 
    8. si e' quindi reso necessario armonizzare le  disposizioni  del
presente regolamento con il nuovo quadro delle norme regionali  volte
alla  semplificazione  e  informatizzazione  delle  procedure   (l.r.
40/2009 e  l.r.  5  ottobre  2009  n.  54  "Istituzione  del  sistema
informativo  e  del  sistema  statistico  regionale.  Misure  per  il
coordinamento delle infrastrutture e  dei  servizi  per  lo  sviluppo
della societa' dell'informazione  e  della  conoscenza")  prevedendo,
nelle more dell'attivazione delle modalita'  telematiche,  specifiche
disposizioni transitorie per la comunicazione alla regione  da  parte
della provincia dei  dati  essenziali  relativi  agli  impianti,  per
l'inoltro  di  domande,  attestazioni  e  documentazione  e  per   la
trasmissione degli atti agli interessati; 
    9. in attesa dell'emanazione di specifiche disposizioni  tecniche
ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998  n.  88  (Attribuzione
agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni  amministrative
e  dei  compiti  in   materia   di   urbanistica   e   pianificazione
territoriale,  protezione  della  natura  e   dell'ambiente,   tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti,  risorse
idriche e difesa del suolo,  energia  e  risorse  geotermiche,  opere
pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione  dal  d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112), si e' infine ritenuto opportuno  disciplinare
i contenuti del progetto di gestione dell'invaso di cui  all'articolo
114 del d.lgs 152/06, al fine di garantire - oltre al mantenimento  o
ripristino della capacita' di invaso ed all'efficienza  degli  organi
di scarico e di presa - la qualita' della risorsa idrica; 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto (articolo 14 l.r. 64/2009) 
 
    1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 14  della  legge
regionale  5  novembre  2009,  n.  64  (Disciplina   delle   funzioni
amministrative in materia di progettazione, costruzione ed  esercizio
degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo),  il
presente regolamento disciplina il procedimento di  approvazione  dei
progetti ed il controllo sulla  costruzione  e  sull'esercizio  delle
opere di cui all'articolo 1 della medesima legge. 
    2. Sono fatte salve le  norme  tecniche  statali  in  materia  di
progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento.