Art. 10 
 
Progetto definitivo (articolo 3 comma 3 , articolo 4 e  articolo  14,
  comma 2, lettera b) l.r. 64/2009) 
 
    1.  Il  progetto  definitivo  e'  redatto   e   sottoscritto   da
professionisti  abilitati  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti professionali. 
    2. Il  progetto  definitivo  ha  ad  oggetto  l'intero  impianto,
comprese le opere di captazione  quali  canali  o  condotte,  qualora
siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno  a  quello
direttamente sotteso all'opera di ritenuta. 
    3. In caso di impianto gia' esistente, il  progetto  di  modifica
contiene i  dati  e  gli  allegati  progettuali  relativi  all'intero
impianto  ritenuti   significativi   ai   fini   dell'intervento   da
realizzare. 
    4. Gli elaborati progettuali sono conformi a quanto previsto  dal
regolamento approvato con d.p.r. 554/1999, ed in particolare indicano
i seguenti elementi: 
      a)  le  eventuali  varianti  previste  rispetto   al   progetto
preliminare; 
      b) il  rispetto  delle  eventuali  prescrizioni  contenute  nel
provvedimento di approvazione del progetto preliminare; 
      c) le fasi ed i tempi presunti  di  esecuzione  delle  opere  e
manufatti componenti l'impianto; 
      d) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per  le
scelte progettuali, anche al fine di minimizzare l'impatto ambientale
dell'opera,  le  caratteristiche  prestazionali  e  descrittive   dei
materiali  prescelti,  nonche'  i  criteri  di  progettazione   delle
strutture e degli impianti, in particolare  per  quanto  riguarda  la
sicurezza e la funzionalita'; 
      e) le misure di prevenzione dei rischi a tutela della  pubblica
incolumita', le modalita'  di  sorveglianza  e  di  disattivazione  o
svuotamento dell'invaso; 
      f)  le  prove,  le  indagini  ed  i  rilevamenti  eseguiti  che
descrivono in particolare: 
        1) la  geomorfologia  e  la  litologia  dell'area  in  esame,
mediante analisi  estese  fino  a  profondita'  idonee  all'opera  in
progetto; 
        2) lo studio geostrutturale, con particolare riferimento alla
tenuta del serbatoio ed alla stabilita' dei pendii circostanti; 
        3) gli effetti sull'idrografia sotterranea e  superficiale  e
sulle loro interazioni; 
      g) le caratteristiche geotecniche dei terreni di  fondazione  e
dei materiali di costruzione degli sbarramenti; 
      h)  le  verifiche  di  stabilita',  filtrazione  e  sifonamento
dell'opera di ritenuta e del complesso  diga-terreno  di  fondazione,
effettuate  almeno  con  riferimento  a   ciascuna   delle   seguenti
condizioni: a fine costruzione, a serbatoio pieno con il  livello  al
massimo invaso, in caso di evento sismico nonche' a seguito di rapido
svuotamento del serbatoio; 
      i) i dati idrologici ed i calcoli idraulici  che  giustifichino
il valore assunto per  le  portate  di  progetto  ed  il  conseguente
dimensionamento delle opere complementari; 
      j) la valutazione del trasporto  solido  con  riferimento  allo
sviluppo  dell'interrimento  dell'impianto   e   alla   stima   della
variazione della dinamica d'alveo a monte e valle dello stesso; 
      k) il calcolo strutturale  dello  sbarramento,  delle  opere  e
delle  infrastrutture  accessorie,  tenendo  conto   del   grado   di
sismicita' della zona ove e' ubicato l'impianto; 
      l) lo  studio  delle  condizioni  di  deflusso  a  valle  dello
sbarramento,  della  massima  piena   scaricabile   e   delle   piene
artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e, nel  caso  di
invasi ricadenti nelle classi D ed E di cui all'articolo 3, dovute  a
ipotetico collasso dello sbarramento. 
    5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui  all'articolo
3 possono essere omesse le indicazioni previste al  comma  4  lettere
c), e), j), l).  Per  i  medesimi  impianti,  qualora  costituiti  da
rilevato in terra, le verifiche indicate al comma 4, lettera  h)  non
sono necessarie  nel  caso  in  cui  i  paramenti  di  monte  abbiano
inclinazione inferiore o uguale a  1:3  e  quelli  di  valle  abbiano
inclinazione inferiore o uguale a 1:2,5. 
    6. I disegni tecnici rappresentano l'intero  impianto  nella  sua
configurazione definitiva, e comunque comprendono: 
      a) la planimetria generale dell'intero impianto  in  scala  non
inferiore a  1:5000,  che  riporti  l'opera  di  ritenuta,  le  opere
complementari ed  accessorie  e  le  isoipse  equidistanti  5  metri,
ottenute da rilievo topografico diretto; 
      b) la planimetria e  le  sezioni  trasversali  e  longitudinali
dell'opera di ritenuta, in scala  1:200  o  1:500,  a  seconda  delle
caratteristiche  delle   opere,   con   indicazione   delle   isoipse
equidistanti 2 metri; 
      c) la planimetria, le sezioni e gli eventuali  prospetti  delle
opere  complementari  in  scala  1:200  o  1:500  a   seconda   delle
caratteristiche delle opere; 
      d) il profilo dell'invaso lungo l'asse longitudinale  in  scala
1:500; 
      e) il diagramma riunito dei volumi invasati e  delle  superfici
in rapporto alle quote dell'invaso; 
      f) il diagramma dei tempi di svuotamento dell'invaso per  mezzo
del solo scarico di fondo; 
      g) i particolari costruttivi in  scala  adeguata  di  tutte  le
opere  che  richiedono   una   dettagliata   rappresentazione   delle
caratteristiche e della tecnica costruttiva, quali organi di  scarico
e relativi meccanismi di manovra, opera di presa e di  derivazione  e
relativi meccanismi di manovra e  manufatti  di  alloggio,  drenaggi,
opere di protezione delle sponde  e  delle  scarpate  del  bacino  di
accumulo,  sistemi  di  sicurezza  e  di  allerta,  opere  accessorie
connesse allo sbarramento; 
      h) l'adeguata rappresentazione grafica delle opere accessorie e
di rifinitura. 
    7. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui  all'articolo
3 possono essere omesse le  rappresentazioni  grafiche  indicate  nel
comma 6, lettere e), f ), h). 
    8. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui  all'articolo
3, oppure per  quelli  che  si  propone  di  classificare,  ai  sensi
dell'articolo 6, nelle classi di rischio 1 e 2 di cui all'allegato  A
al  presente  regolamento,  la  provincia  puo'  concordare  con   il
richiedente  il  livello  di  approfondimento   delle   indagini   da
effettuare in relazione all'importanza dell'opera. 
    9. La provincia, previa sottoscrizione per accettazione da  parte
del richiedente dei fogli  di  condizioni  di  cui  all'articolo  11,
approva  il  progetto  e  autorizza  la  costruzione  o  la  modifica
dell'impianto provvedendo altresi' alla classificazione del  medesimo
e del relativo rischio ai sensi degli articoli 3 e 6. 
    10. La provincia trasmette copia dell'autorizzazione  di  cui  al
comma 9 al richiedente. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della  l.r.
64/2009, la provincia  trasmette  altresi'  alla  Direzione  Generale
delle politiche territoriali ed  ambientali  della  Regione,  con  le
modalita' di cui all'articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti
autorizzatori e quelli relativi ad  ogni  impianto  autorizzato,  con
particolare   riferimento   alle   caratteristiche   tipologiche    e
costruttive,  alla  localizzazione,  all'inquadramento  dell'impianto
rispetto agli atti di pianificazione di bacino,  ed  all'uso  cui  il
medesimo impianto e' destinato. 
    11.  La  fase  procedimentale  preordinata  all'approvazione  del
progetto  definitivo  e   della   contestuale   autorizzazione   alla
costruzione o modifica dell'impianto si  conclude  entro  il  termine
massimo di  sessanta  giorni  a  decorrere  dalla  presentazione  del
progetto  medesimo  oppure  dall'acquisizione  dei  pareri,  atti  di
assenso e certificazioni di altre amministrazioni nei  casi  previsti
dall'articolo 8, comma 5.