Art. 10 Progetto definitivo (articolo 3 comma 3 , articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009) 1. Il progetto definitivo e' redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali. 2. Il progetto definitivo ha ad oggetto l'intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all'opera di ritenuta. 3. In caso di impianto gia' esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all'intero impianto ritenuti significativi ai fini dell'intervento da realizzare. 4. Gli elaborati progettuali sono conformi a quanto previsto dal regolamento approvato con d.p.r. 554/1999, ed in particolare indicano i seguenti elementi: a) le eventuali varianti previste rispetto al progetto preliminare; b) il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare; c) le fasi ed i tempi presunti di esecuzione delle opere e manufatti componenti l'impianto; d) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, anche al fine di minimizzare l'impatto ambientale dell'opera, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonche' i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalita'; e) le misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumita', le modalita' di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso; f) le prove, le indagini ed i rilevamenti eseguiti che descrivono in particolare: 1) la geomorfologia e la litologia dell'area in esame, mediante analisi estese fino a profondita' idonee all'opera in progetto; 2) lo studio geostrutturale, con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio ed alla stabilita' dei pendii circostanti; 3) gli effetti sull'idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni; g) le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti; h) le verifiche di stabilita', filtrazione e sifonamento dell'opera di ritenuta e del complesso diga-terreno di fondazione, effettuate almeno con riferimento a ciascuna delle seguenti condizioni: a fine costruzione, a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso, in caso di evento sismico nonche' a seguito di rapido svuotamento del serbatoio; i) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per le portate di progetto ed il conseguente dimensionamento delle opere complementari; j) la valutazione del trasporto solido con riferimento allo sviluppo dell'interrimento dell'impianto e alla stima della variazione della dinamica d'alveo a monte e valle dello stesso; k) il calcolo strutturale dello sbarramento, delle opere e delle infrastrutture accessorie, tenendo conto del grado di sismicita' della zona ove e' ubicato l'impianto; l) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e, nel caso di invasi ricadenti nelle classi D ed E di cui all'articolo 3, dovute a ipotetico collasso dello sbarramento. 5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3 possono essere omesse le indicazioni previste al comma 4 lettere c), e), j), l). Per i medesimi impianti, qualora costituiti da rilevato in terra, le verifiche indicate al comma 4, lettera h) non sono necessarie nel caso in cui i paramenti di monte abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:3 e quelli di valle abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:2,5. 6. I disegni tecnici rappresentano l'intero impianto nella sua configurazione definitiva, e comunque comprendono: a) la planimetria generale dell'intero impianto in scala non inferiore a 1:5000, che riporti l'opera di ritenuta, le opere complementari ed accessorie e le isoipse equidistanti 5 metri, ottenute da rilievo topografico diretto; b) la planimetria e le sezioni trasversali e longitudinali dell'opera di ritenuta, in scala 1:200 o 1:500, a seconda delle caratteristiche delle opere, con indicazione delle isoipse equidistanti 2 metri; c) la planimetria, le sezioni e gli eventuali prospetti delle opere complementari in scala 1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristiche delle opere; d) il profilo dell'invaso lungo l'asse longitudinale in scala 1:500; e) il diagramma riunito dei volumi invasati e delle superfici in rapporto alle quote dell'invaso; f) il diagramma dei tempi di svuotamento dell'invaso per mezzo del solo scarico di fondo; g) i particolari costruttivi in scala adeguata di tutte le opere che richiedono una dettagliata rappresentazione delle caratteristiche e della tecnica costruttiva, quali organi di scarico e relativi meccanismi di manovra, opera di presa e di derivazione e relativi meccanismi di manovra e manufatti di alloggio, drenaggi, opere di protezione delle sponde e delle scarpate del bacino di accumulo, sistemi di sicurezza e di allerta, opere accessorie connesse allo sbarramento; h) l'adeguata rappresentazione grafica delle opere accessorie e di rifinitura. 7. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3 possono essere omesse le rappresentazioni grafiche indicate nel comma 6, lettere e), f ), h). 8. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3, oppure per quelli che si propone di classificare, ai sensi dell'articolo 6, nelle classi di rischio 1 e 2 di cui all'allegato A al presente regolamento, la provincia puo' concordare con il richiedente il livello di approfondimento delle indagini da effettuare in relazione all'importanza dell'opera. 9. La provincia, previa sottoscrizione per accettazione da parte del richiedente dei fogli di condizioni di cui all'articolo 11, approva il progetto e autorizza la costruzione o la modifica dell'impianto provvedendo altresi' alla classificazione del medesimo e del relativo rischio ai sensi degli articoli 3 e 6. 10. La provincia trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 9 al richiedente. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette altresi' alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalita' di cui all'articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti autorizzatori e quelli relativi ad ogni impianto autorizzato, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all'inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino, ed all'uso cui il medesimo impianto e' destinato. 11. La fase procedimentale preordinata all'approvazione del progetto definitivo e della contestuale autorizzazione alla costruzione o modifica dell'impianto si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla presentazione del progetto medesimo oppure dall'acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di altre amministrazioni nei casi previsti dall'articolo 8, comma 5.