Art. 11 
 
Fogli di condizioni (articolo 4  comma  1,  e  articolo  14  comma  2
  lettera c) l.r. 64/2009) 
 
    1. I fogli di condizioni di cui all'articolo  4,  comma  1  della
l.r. 64/2009 disciplinano le  fasi  della  costruzione  dell'impianto
nonche' l'esercizio e la manutenzione dello stesso. 
    2. I fogli di  condizioni  sono  predisposti  e  approvati  dalla
provincia nel rispetto dei contenuti minimi previsti ai commi 3  e  4
nonche' sulla base degli schemi di riferimento di cui agli allegati B
e C al presente regolamento e sono sottoscritti per accettazione  dal
richiedente. 
    3. Il foglio di condizioni per la costruzione contiene  almeno  i
seguenti elementi: 
      a)  caratteristiche  tecniche  e  geometriche   dell'opera   di
ritenuta e dell'impianto; 
      b) modalita' di costruzione dell'opera di ritenuta; 
      c) caratteristiche dei materiali impiegati e relative prove  di
controllo; 
      d) lavori riguardanti la zona di fondazione e di imposta; 
      e)  tipologia  e  localizzazione  delle   opere   complementari
dell'opera di ritenuta; 
      f) tipologia e localizzazione delle eventuali opere  accessorie
dell'opera di ritenuta; 
      g) franco minimo; 
      h) caratteristiche  ed  eventuali  modalita'  di  realizzazione
della strada d'accesso all'impianto; 
      i) verifiche da effettuarsi in corso d'opera; 
      j) durata dei lavori; 
      k) modalita' di collaudo; 
      l) relazione tecnica  contenente  i  criteri  generali  per  il
ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi in  caso  di  eventuale
cessazione definitiva delle opere o  di  abbandono  dell'invaso,  nel
rispetto delle procedure previste dall'articolo 19. 
    4. Il foglio di condizioni  per  l'esercizio  e  la  manutenzione
contiene almeno i seguenti elementi: 
      a) caratteristiche  dell'opera  di  ritenuta  e  dell'impianto,
conformemente alle eventuali variazioni in corso d'opera; 
      b) lavori di manutenzione dell'opera di ritenuta; 
      c) manutenzione delle opere complementari ed accessorie; 
      d) controlli in fase di esercizio; 
      e) modalita' di vigilanza e di allerta; 
      f) frequenza delle verifiche  di  funzionalita'  dell'impianto,
nel rispetto di quanto previsto all'articolo 14; 
      g) norme di regolamentazione d'uso della risorsa idrica in caso
di emergenza; 
      h)   numero,   tipo   e    localizzazione    delle    eventuali
apparecchiature di controllo; 
      i) specie e frequenze delle misure; 
      j) luoghi  da  assoggettare  ad  osservazione  diretta  con  la
relativa frequenza; 
      k)  modalita'  di  comunicazione  di  chiusura   temporanea   o
definitiva  dell'esercizio  delle  opere  di  ritenuta   e   relativi
adempimenti, nonche', in caso di cessazione definitiva delle opere  e
di  abbandono  dell'invaso,  eventuali  prescrizioni  finalizzate  al
ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dell'impianto e  alla
tutela  della  pubblica  incolumita'  nel  rispetto  delle  procedure
previste dall'articolo 19 e in conformita' con  i  criteri  contenuti
nella relazione tecnica di cui al comma 3, lettera l). 
    5. Per gli  impianti  ricadenti  nelle  classi  D  ed  E  di  cui
all'articolo  3,  il  foglio  di  condizioni  per  l'esercizio  e  la
manutenzione, oltre a quanto indicato al comma 4, riporta: 
      a) il progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo  114
del d.lgs. 152/2006; 
      b) l'ubicazione della residenza dell'addetto alla vigilanza, da
posizionare a distanza non superiore ad 1 chilometro dall'invaso,  o,
in alternativa,  l'indicazione  del  numero  di  reperibilita'  dello
stesso, da contattare in modo tale che sia garantito un rapido  tempo
di intervento; 
      c) le norme relative all'installazione di cartelli monitori, di
dispositivi  di  segnalazione   acustica   e   della   strumentazione
idrometrica; 
      d) le modalita' di attuazione del sistema di  allertamento,  in
coerenza con le specifiche definite a tal fine nell'ambito dei  piani
provinciali di protezione civile. 
    6. Le modifiche al foglio di  condizioni  per  l'esercizio  e  la
manutenzione di cui all'articolo 7, comma 4 della l.r. 64/2009,  sono
unilateralmente apportate dalla provincia con specifico provvedimento
da comunicare al titolare dell'autorizzazione o  al  soggetto  che  a
qualunque titolo esercisce l'impianto.