Art. 12 
 
Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione  dei  lavori
  (articolo 5, comma 4, e articolo  14,  comma  2,  lettera  d)  l.r.
  64/2009) 
 
    1. La provincia ha facolta' di accedere in qualunque  momento  ai
cantieri e  di  eseguire  le  indagini  e  i  controlli  che  ritenga
necessari in relazione alle particolari  caratteristiche  costruttive
dell'impianto. A tal fine il soggetto autorizzato e' tenuto a fornire
i mezzi e le  prestazioni  professionali  che  la  provincia  ritenga
necessarie, garantendo il libero accesso al cantiere. 
    2. La provincia puo', in qualunque momento, prescrivere i  lavori
che  si  rendessero   necessari   per   la   perfetta   funzionalita'
dell'impianto e la salvaguardia della pubblica incolumita'.