Art. 13 
 
Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009) 
 
    1. Il collaudo in corso  d'opera  e'  effettuato,  per  le  opere
pubbliche, nei casi di cui  all'articolo  187,  comma  3  del  d.p.r.
554/99. Nel caso  di  opere  private,  la  provincia  stabilisce,  al
momento del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione,  quali  di
esse assoggettare a collaudo in corso d'opera. 
    2. Terminati i lavori di  costruzione  dell'intero  impianto,  il
direttore dei lavori, sotto la sua sorveglianza e responsabilita', fa
eseguire il primo invaso sperimentale  dopo  averne  data  tempestiva
comunicazione alla provincia e, nei  casi  di  cui  al  comma  1,  al
collaudatore in corso d'opera. 
    3. Conclusasi positivamente la fase del primo invaso, il titolare
dell'autorizzazione ne da' immediata  comunicazione  alla  provincia,
trasmettendo una relazione a firma del  direttore  dei  lavori  sullo
svolgimento delle relative operazioni, sulle  prove  eseguite  e  sui
risultati osservati durante il primo invaso sperimentale. 
    4. Nel corso delle operazioni di collaudo, il collaudatore  o  la
commissione  di  collaudo  devono   verificare   e   certificare   in
particolare: 
      a) che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte conformemente
al progetto definitivo approvato e al foglio  di  condizioni  per  la
costruzione; 
      b) il regolare funzionamento degli  organi  di  scarico,  degli
eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di  comunicazione
ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo; 
      c) il regolare comportamento dello sbarramento nel corso  degli
invasi sperimentali; 
      d) lo stato  di  esercibilita'  del  serbatoio  e  delle  opere
connesse. 
    5.   Al   termine    del    collaudo    finale,    il    titolare
dell'autorizzazione trasmette copia del certificato di collaudo  alla
provincia, entro 15 giorni dal rilascio del medesimo. 
    6. Gli impianti ricadenti nella classe A di  cui  all'articolo  3
non sono  soggetti  alle  operazioni  di  collaudo.  Per  questi,  il
direttore dei lavori rilascia un certificato di regolare  esecuzione,
che   e'   trasmesso   alla   provincia   a   cura    del    titolare
dell'autorizzazione entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.