Art. 13 Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009) 1. Il collaudo in corso d'opera e' effettuato, per le opere pubbliche, nei casi di cui all'articolo 187, comma 3 del d.p.r. 554/99. Nel caso di opere private, la provincia stabilisce, al momento del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, quali di esse assoggettare a collaudo in corso d'opera. 2. Terminati i lavori di costruzione dell'intero impianto, il direttore dei lavori, sotto la sua sorveglianza e responsabilita', fa eseguire il primo invaso sperimentale dopo averne data tempestiva comunicazione alla provincia e, nei casi di cui al comma 1, al collaudatore in corso d'opera. 3. Conclusasi positivamente la fase del primo invaso, il titolare dell'autorizzazione ne da' immediata comunicazione alla provincia, trasmettendo una relazione a firma del direttore dei lavori sullo svolgimento delle relative operazioni, sulle prove eseguite e sui risultati osservati durante il primo invaso sperimentale. 4. Nel corso delle operazioni di collaudo, il collaudatore o la commissione di collaudo devono verificare e certificare in particolare: a) che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte conformemente al progetto definitivo approvato e al foglio di condizioni per la costruzione; b) il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo; c) il regolare comportamento dello sbarramento nel corso degli invasi sperimentali; d) lo stato di esercibilita' del serbatoio e delle opere connesse. 5. Al termine del collaudo finale, il titolare dell'autorizzazione trasmette copia del certificato di collaudo alla provincia, entro 15 giorni dal rilascio del medesimo. 6. Gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3 non sono soggetti alle operazioni di collaudo. Per questi, il direttore dei lavori rilascia un certificato di regolare esecuzione, che e' trasmesso alla provincia a cura del titolare dell'autorizzazione entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.