Art. 14 
 
Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7  comma  3  e
  articolo 14, comma 2, lettera e) l.r.64/2009) 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 7,  comma  3  della  l.r.  64/2009,  il
titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo  ha
l'esercizio dell'impianto  e'  tenuto  a  presentare  alla  provincia
rapporti scritti attestanti  la  funzionalita'  dell'impianto  ed  il
perfetto stato di manutenzione ed efficienza di  tutte  le  opere  ad
esso relative. Tali rapporti sono redatti da professionista avente  i
requisiti per la nomina a collaudatore,  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2 della l.r. 64/2009. 
    2. La frequenza dei  rapporti  tecnici  di  cui  al  comma  1  e'
indicata nel foglio di condizioni per l'esercizio e la  manutenzione,
con decorrenza a partire dal 31 dicembre  successivo  alla  data  del
rilascio del certificato di collaudo di cui all'articolo 13, comma 5,
oppure del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 13,
comma 6. Essa non puo' comunque essere inferiore a: 
      a)  cinque  anni  per  gli   impianti   ricadenti,   ai   sensi
dell'articolo 6, nella classe di rischio 1 di cui all'allegato  A  al
presente regolamento; 
      b) tre anni per gli impianti ricadenti, ai sensi  dell'articolo
6, nella classe di rischio  2  di  cui  all'allegato  A  al  presente
regolamento; 
      c) due anni per gli impianti ricadenti, ai sensi  dell'articolo
6, nella classe di rischio  3  di  cui  all'allegato  A  al  presente
regolamento; 
      d) sei mesi per i primi due anni di esercizio e 1  anno  per  i
successivi, per gli impianti ricadenti,  ai  sensi  dell'articolo  6,
nella  classe  di  rischio  4  di  cui  all'allegato  A  al  presente
regolamento. 
    3.  La  provincia,  in  relazione  alla  situazione  di   rischio
determinata dalle caratteristiche dell'impianto, puo' stabilire,  nel
foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, una  maggiore
frequenza dei rapporti tecnici, rispetto a quanto previsto  al  comma
2. 
    4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la provincia  puo',
in qualunque momento, stabilire una diversa  frequenza  dei  rapporti
tecnici di cui al comma 1,  modificando  a  tal  fine  il  foglio  di
condizioni per l'esercizio e la manutenzione.