Art. 14 Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) l.r.64/2009) 1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l.r. 64/2009, il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto e' tenuto a presentare alla provincia rapporti scritti attestanti la funzionalita' dell'impianto ed il perfetto stato di manutenzione ed efficienza di tutte le opere ad esso relative. Tali rapporti sono redatti da professionista avente i requisiti per la nomina a collaudatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della l.r. 64/2009. 2. La frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1 e' indicata nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, con decorrenza a partire dal 31 dicembre successivo alla data del rilascio del certificato di collaudo di cui all'articolo 13, comma 5, oppure del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 13, comma 6. Essa non puo' comunque essere inferiore a: a) cinque anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 1 di cui all'allegato A al presente regolamento; b) tre anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 2 di cui all'allegato A al presente regolamento; c) due anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 3 di cui all'allegato A al presente regolamento; d) sei mesi per i primi due anni di esercizio e 1 anno per i successivi, per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all'allegato A al presente regolamento. 3. La provincia, in relazione alla situazione di rischio determinata dalle caratteristiche dell'impianto, puo' stabilire, nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, una maggiore frequenza dei rapporti tecnici, rispetto a quanto previsto al comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la provincia puo', in qualunque momento, stabilire una diversa frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1, modificando a tal fine il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.