Art. 16 
 
Denuncia di esistenza (articolo 11, commi da 1 a  5  e  articolo  14,
                  comma 2, lettera g) l.r. 64/2009) 
 
    1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
regolamento, il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di
cui all'articolo 1 della l.r. 64/2009, gia' realizzate o in corso  di
realizzazione a tale data, inoltra alla provincia  apposita  denuncia
di esistenza di tale impianto. 
    2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  nella  denuncia  di  esistenza
l'interessato dichiara sotto la propria responsabilita', ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa): 
      a) anno in cui l'impianto e' stato realizzato; 
      b) caratteristiche tecniche dell'impianto, esistente o in corso
di realizzazione, con indicazione: 
        1) della tipologia costruttiva; 
        2) dell'altezza; 
        3) del volume di invaso; 
        4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato; 
      c) localizzazione dell'impianto, con indicazione del comune ove
il medesimo e' ubicato, della localita' abitata piu' vicina  e  della
eventuale denominazione corrente dell'impianto medesimo; 
      d)  inquadramento   dell'impianto   rispetto   agli   atti   di
pianificazione di bacino; 
      e) uso dell'impianto ed estremi della richiesta di  concessione
alla derivazione  di  acqua  pubblica,  ove  prevista,  oppure  della
concessione gia' rilasciata; 
    3. Per  le  opere  regolarmente  autorizzate,  alla  denuncia  di
esistenza sono allegati: 
      a)  dichiarazione  dell'interessato,  ai   sensi   del   d.p.r.
445/2000, attestante il possesso di progetto regolarmente approvato e
recante  gli  estremi  dell'atto   autorizzativo   alla   costruzione
dell'impianto; 
      b) copia del certificato di collaudo; 
      c) relazione sottoscritta da professionisti abilitati,  secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali,  contenente
la proposta della classe di rischio  da  assegnare  all'impianto,  ai
sensi dell'articolo 6, e aggiornata  documentazione  fotografica  del
medesimo. 
    4. Oltre alla documentazione di cui al comma 3, alla denuncia  di
esistenza e' allegata la dichiarazione giurata  di  cui  all'articolo
11, commi 2 e 3 della l.r. 64/2009.  Tale  dichiarazione  attesta  in
particolare: 
      a) la rispondenza delle caratteristiche geometriche  dell'opera
di ritenuta e dell'invaso a quelle del progetto autorizzato; 
      b) il rispetto delle dimensioni degli organi di scarico e delle
altre opere connesse; 
      c) il buono stato di manutenzione dell'opera di ritenuta, degli
organi di scarico, delle altre  opere  complementari  ed  accessorie,
nonche' della strada di accesso. 
    5. La provincia, previa eventuale acquisizione dei  pareri,  atti
di assenso e certificazioni di cui all'articolo 9, comma 5,  dichiara
la conformita' e regolarita' dell'impianto  oggetto  di  denuncia  di
esistenza contestualmente all'approvazione del foglio  di  condizioni
per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo  11,  comma  4,
debitamente  sottoscritto  per  accettazione  dal   richiedente.   La
provincia provvede altresi' alla classificazione dell'impianto e  del
relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6. 
    6. Nel caso di denunce di esistenza che comportano interventi  di
adeguamento ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della l.r. 64/2009, la
documentazione di cui ai commi 3 e 4 e' integrata con  gli  elaborati
progettuali relativi alle opere da eseguire che sono approvati  dalla
provincia, anche ai fini dell'autorizzazione dei lavori. In tal  caso
trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo  10,  commi
da 1 a 8 e 11,  e  agli  articoli  12  e  13  nonche',  ove  ritenuto
necessario dalla provincia, le disposizioni di cui  all'articolo  11,
comma 3, relative al foglio di condizioni per la costruzione. 
    7. Agli impianti oggetto del presente articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 14 e 15. 
    8. La provincia, ai sensi dell'articolo 2,  comma  2  della  l.r.
64/2009,  trasmette   alla   Direzione   Generale   delle   politiche
territoriali ed ambientali della Regione, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 20, i dati essenziali relativi alle denunce di esistenza
ricevute nonche' quelli relativi ad ogni impianto gia' esistente, con
particolare   riferimento   alle   caratteristiche   tipologiche    e
costruttive,  alla  localizzazione,  all'inquadramento  dell'impianto
rispetto agli atti di pianificazione di  bacino  ed  all'uso  cui  il
medesimo impianto e' destinato. 
    9. Il procedimento preordinato alla dichiarazione di  conformita'
e regolarita' dell' impianto oggetto di  denuncia  di  esistenza,  si
conclude entro il termine massimo  di  sessanta  giorni  a  decorrere
dalla presentazione della denuncia  medesima,  oppure  dall'eventuale
acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni. In caso di
interventi  di  adeguamento  il  suddetto   termine   decorre   dalla
comunicazione di ultimazione dei relativi lavori, fermo  restando  il
termine previsto dall'articolo 10 comma 11 per  l'approvazione  degli
elaborati progettuali di cui al comma 6.