Art. 16 Denuncia di esistenza (articolo 11, commi da 1 a 5 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009) 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui all'articolo 1 della l.r. 64/2009, gia' realizzate o in corso di realizzazione a tale data, inoltra alla provincia apposita denuncia di esistenza di tale impianto. 2. Ai fini di cui al comma 1, nella denuncia di esistenza l'interessato dichiara sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): a) anno in cui l'impianto e' stato realizzato; b) caratteristiche tecniche dell'impianto, esistente o in corso di realizzazione, con indicazione: 1) della tipologia costruttiva; 2) dell'altezza; 3) del volume di invaso; 4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato; c) localizzazione dell'impianto, con indicazione del comune ove il medesimo e' ubicato, della localita' abitata piu' vicina e della eventuale denominazione corrente dell'impianto medesimo; d) inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino; e) uso dell'impianto ed estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione gia' rilasciata; 3. Per le opere regolarmente autorizzate, alla denuncia di esistenza sono allegati: a) dichiarazione dell'interessato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso di progetto regolarmente approvato e recante gli estremi dell'atto autorizzativo alla costruzione dell'impianto; b) copia del certificato di collaudo; c) relazione sottoscritta da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente la proposta della classe di rischio da assegnare all'impianto, ai sensi dell'articolo 6, e aggiornata documentazione fotografica del medesimo. 4. Oltre alla documentazione di cui al comma 3, alla denuncia di esistenza e' allegata la dichiarazione giurata di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 della l.r. 64/2009. Tale dichiarazione attesta in particolare: a) la rispondenza delle caratteristiche geometriche dell'opera di ritenuta e dell'invaso a quelle del progetto autorizzato; b) il rispetto delle dimensioni degli organi di scarico e delle altre opere connesse; c) il buono stato di manutenzione dell'opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, nonche' della strada di accesso. 5. La provincia, previa eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui all'articolo 9, comma 5, dichiara la conformita' e regolarita' dell'impianto oggetto di denuncia di esistenza contestualmente all'approvazione del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La provincia provvede altresi' alla classificazione dell'impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6. 6. Nel caso di denunce di esistenza che comportano interventi di adeguamento ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della l.r. 64/2009, la documentazione di cui ai commi 3 e 4 e' integrata con gli elaborati progettuali relativi alle opere da eseguire che sono approvati dalla provincia, anche ai fini dell'autorizzazione dei lavori. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 10, commi da 1 a 8 e 11, e agli articoli 12 e 13 nonche', ove ritenuto necessario dalla provincia, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, relative al foglio di condizioni per la costruzione. 7. Agli impianti oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15. 8. La provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della l.r. 64/2009, trasmette alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalita' di cui all'articolo 20, i dati essenziali relativi alle denunce di esistenza ricevute nonche' quelli relativi ad ogni impianto gia' esistente, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all'inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino ed all'uso cui il medesimo impianto e' destinato. 9. Il procedimento preordinato alla dichiarazione di conformita' e regolarita' dell' impianto oggetto di denuncia di esistenza, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla presentazione della denuncia medesima, oppure dall'eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni. In caso di interventi di adeguamento il suddetto termine decorre dalla comunicazione di ultimazione dei relativi lavori, fermo restando il termine previsto dall'articolo 10 comma 11 per l'approvazione degli elaborati progettuali di cui al comma 6.