Art. 17 
 
Regolarizzazione degli impianti  (articolo  11  commi  6,  8  e  9  e
  articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009) 
 
    1. Nel caso di impianto gia' esistente che, seppure  regolarmente
autorizzato, e' soggetto a regolarizzazione, il soggetto interessato,
contestualmente alla denuncia di esistenza, presenta apposita domanda
di regolarizzazione in luogo della documentazione di cui all'articolo
16, comma 4. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda  di  regolarizzazione
l'interessato, indica  le  eventuali  opere  che  risultano  difformi
rispetto al progetto approvato e di cui chiede la regolarizzazione. 
    3. Alla domanda  di  regolarizzazione  e'  allegata  la  seguente
documentazione redatta e  sottoscritta  da  professionisti  abilitati
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali: 
      a) relazione tecnica generale, nella quale siano individuate  e
descritte le eventuali opere difformi rispetto al progetto approvato; 
      b) rilievo dello stato di fatto dell'impianto, rappresentato in
scala adeguata; 
      c) progetto definitivo delle eventuali opere da  adeguare,  con
elaborati redatti in scala opportuna; 
      d) calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti; 
      e) aggiornata documentazione fotografica; 
      f) proposta della classe di rischio da attribuire  all'impianto
ai sensi dell'articolo 6. 
    4. La provincia, previa eventuale acquisizione dei  pareri,  atti
di assenso e certificazioni di cui all'articolo 9 comma  5,  dichiara
la regolarizzazione dell'impianto,  contestualmente  all'approvazione
del foglio di condizioni per l'esercizio e  la  manutenzione  di  cui
all'articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto  per  accettazione
dal richiedente. La provincia provvede altresi' alla  classificazione
dell'impianto e del relativo rischio, secondo  quanto  previsto  agli
articoli 3 e 6. 
    5. Nel caso di  regolarizzazioni  che  comportano  interventi  di
adeguamento ai sensi dell'articolo 11, comma 8 della l.r 64/2009,  la
documentazione di cui al comma  3  e'  integrata  con  gli  elaborati
progettuali relativi alle opere da eseguire che sono approvati  dalla
provincia anche ai fini dell'autorizzazione dei lavori. In tale  caso
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da
1 a 8 e 11 e agli articoli 12 e 13 nonche', ove  ritenuto  necessario
dalla provincia, le disposizioni di cui  all'articolo  11,  comma  3,
relative al foglio di condizioni per la costruzione. 
    6. Agli impianti oggetto del presente articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 14 e 15. 
    7.  La   provincia   trasmette   copia   del   provvedimento   di
regolarizzazione al richiedente. Ai sensi dell'articolo  2  comma  2,
della l.r. 64/2009, la provincia trasmette  altresi'  alla  Direzione
Generale delle politiche territoriali ed  ambientali  della  Regione,
con le modalita' di  cui  all'articolo  20,  i  dati  essenziali  dei
provvedimenti di regolarizzazione e quelli relativi ad ogni  impianto
regolarizzato,  con  particolare  riferimento  alle   caratteristiche
tipologiche e  costruttive,  alla  localizzazione,  all'inquadramento
dell'impianto rispetto agli  atti  di  pianificazione  di  bacino  ed
all'uso cui il medesimo impianto e' destinato. 
    8.   Il   procedimento    preordinato    alla    regolarizzazione
dell'impianto si conclude entro il termine massimo di novanta  giorni
a  decorrere  dalla  presentazione  della  relativa  domanda,  oppure
dall'eventuale  acquisizione  dei   pareri,   atti   di   assenso   e
certificazioni. In caso di interventi  di  adeguamento,  il  suddetto
termine decorre  dalla  comunicazione  di  ultimazione  dei  relativi
lavori, fermo restando il termine previsto dall'articolo 10 comma  11
per l'approvazione degli elaborati progettuali di cui al comma 5.