Art. 17 Regolarizzazione degli impianti (articolo 11 commi 6, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009) 1. Nel caso di impianto gia' esistente che, seppure regolarmente autorizzato, e' soggetto a regolarizzazione, il soggetto interessato, contestualmente alla denuncia di esistenza, presenta apposita domanda di regolarizzazione in luogo della documentazione di cui all'articolo 16, comma 4. 2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di regolarizzazione l'interessato, indica le eventuali opere che risultano difformi rispetto al progetto approvato e di cui chiede la regolarizzazione. 3. Alla domanda di regolarizzazione e' allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali: a) relazione tecnica generale, nella quale siano individuate e descritte le eventuali opere difformi rispetto al progetto approvato; b) rilievo dello stato di fatto dell'impianto, rappresentato in scala adeguata; c) progetto definitivo delle eventuali opere da adeguare, con elaborati redatti in scala opportuna; d) calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti; e) aggiornata documentazione fotografica; f) proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto ai sensi dell'articolo 6. 4. La provincia, previa eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui all'articolo 9 comma 5, dichiara la regolarizzazione dell'impianto, contestualmente all'approvazione del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La provincia provvede altresi' alla classificazione dell'impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6. 5. Nel caso di regolarizzazioni che comportano interventi di adeguamento ai sensi dell'articolo 11, comma 8 della l.r 64/2009, la documentazione di cui al comma 3 e' integrata con gli elaborati progettuali relativi alle opere da eseguire che sono approvati dalla provincia anche ai fini dell'autorizzazione dei lavori. In tale caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 8 e 11 e agli articoli 12 e 13 nonche', ove ritenuto necessario dalla provincia, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, relative al foglio di condizioni per la costruzione. 6. Agli impianti oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15. 7. La provincia trasmette copia del provvedimento di regolarizzazione al richiedente. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette altresi' alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalita' di cui all'articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti di regolarizzazione e quelli relativi ad ogni impianto regolarizzato, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all'inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino ed all'uso cui il medesimo impianto e' destinato. 8. Il procedimento preordinato alla regolarizzazione dell'impianto si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, oppure dall'eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni. In caso di interventi di adeguamento, il suddetto termine decorre dalla comunicazione di ultimazione dei relativi lavori, fermo restando il termine previsto dall'articolo 10 comma 11 per l'approvazione degli elaborati progettuali di cui al comma 5.