Art. 18 
 
Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 commi 7, 8 e  9  e  articolo
                14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009) 
 
    1. Contestualmente alla denuncia di esistenza o  comunque,  entro
trecentosessanta  giorni  dall'entrata   in   vigore   del   presente
regolamento, il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di
cui all'articolo 1 della l.r. 64/2009, gia' realizzate o in corso  di
realizzazione  a  tale  data  e  che  non  siano  state  regolarmente
autorizzate, presenta alla provincia apposita domanda  di  sanatoria,
in luogo della documentazione di cui all'articolo 16, commi 3 e 4. 
    2.  Alla  domanda  di   sanatoria   e'   allegata   la   seguente
documentazione redatta e  sottoscritta  da  professionisti  abilitati
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali: 
      a)  progetto  dell'impianto,  con  i  contenuti  del   progetto
definitivo di cui all'articolo 10; 
      b) aggiornata documentazione fotografica dell'impianto; 
      c) proposta della classe di rischio da  assegnare  all'impianto
ai sensi dell'articolo 6. 
    3. Per gli invasi appartenenti alla classe A di cui  all'articolo
3, e' presentata la seguente documentazione semplificata: 
      a) corografia realizzata in scala  1:10.000  su  carta  tecnica
regionale (CTR) rappresentante  l'opera  di  ritenuta  ed  il  bacino
imbrifero tributario; 
      b) disegni tecnici quotati e comprensivi dei seguenti allegati: 
        1) planimetria generale dell'intero  impianto  in  scala  non
inferiore a  1:5000,  che  riporti  l'opera  di  ritenuta,  le  opere
complementari ed accessorie; 
        2)  planimetria  e  sezioni   trasversali   e   longitudinali
dell'opera di ritenuta, in scala  1:200  o  1:500,  a  seconda  delle
caratteristiche dell'opera; 
        3) planimetria e sezioni delle opere complementari  in  scala
1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristiche dell'opera; 
      c) relazione geologico tecnica; 
      d) relazione idrologico-idraulica. 
    4.  La   provincia   puo'   chiedere   la   presentazione   della
documentazione semplificata di cui al  comma  3  anche  per  impianti
diversi da quelli indicati al  medesimo  comma,  tenuto  conto  delle
caratteristiche degli stessi e della classe di rischio da assegnare. 
    5. La provincia, previa eventuale acquisizione dei  pareri,  atti
di assenso e certificazioni di cui all'articolo 9 comma 5,  autorizza
in sanatoria l'impianto, contestualmente all'approvazione del  foglio
di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di  cui  all'articolo
11,  comma  4,  debitamente   sottoscritto   per   accettazione   dal
richiedente. La  provincia  provvede  altresi'  alla  classificazione
dell'impianto e del relativo rischio, secondo  quanto  previsto  agli
articoli 3 e 6. 
    6.  Nel  caso  di  autorizzazioni  in  sanatoria  che  comportano
interventi di adeguamento ai sensi dell'articolo 11,  comma  8  della
l.r. 64/2009, la documentazione di cui ai commi 2 e  3  e'  integrata
con gli elaborati progettuali relativi alle  opere  da  eseguire  che
sono approvati dalla provincia, anche ai fini dell'autorizzazione dei
lavori. In tal caso trovano altresi' applicazione le disposizioni  di
cui all'articolo 10, commi da 1 a 8 e 11 e  agli  articoli  12  e  13
nonche', ove necessario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  11,
comma 3, relative al foglio di condizioni per la costruzione. 
    7. Agli impianti oggetto del presente articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 14 e 15. 
    8. La provincia trasmette copia dell'autorizzazione in  sanatoria
al richiedente. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009,
la  provincia  trasmette  altresi'  alla  Direzione  Generale   delle
politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le  modalita'
di cui all'articolo  20,  i  dati  essenziali  dei  provvedimenti  di
autorizzazione in  sanatoria  e  quelli  relativi  ad  ogni  impianto
sottoposto   a   sanatoria,   con   particolare   riferimento    alle
caratteristiche  tipologiche  e  costruttive,  alla   localizzazione,
all'inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di  pianificazione
di bacino, ed all'uso cui il medesimo impianto e' destinato. 
    9. Il procedimento preordinato al rilascio dell'autorizzazione in
sanatoria si conclude entro il termine massimo di centottanta  giorni
a  decorrere  dalla  presentazione  della  relativa  domanda,  oppure
dall'eventuale  acquisizione  dei   pareri,   atti   di   assenso   e
certificazioni. In caso di  interventi  di  adeguamento  il  suddetto
termine decorre dalla comunicazione di ultimazione dei lavori,  fermo
restando  il  termine  previsto  dall'articolo  10,  comma   11   per
l'approvazione degli elaborati progettuali di cui al comma 6.