Art. 18 Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 commi 7, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009) 1. Contestualmente alla denuncia di esistenza o comunque, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui all'articolo 1 della l.r. 64/2009, gia' realizzate o in corso di realizzazione a tale data e che non siano state regolarmente autorizzate, presenta alla provincia apposita domanda di sanatoria, in luogo della documentazione di cui all'articolo 16, commi 3 e 4. 2. Alla domanda di sanatoria e' allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali: a) progetto dell'impianto, con i contenuti del progetto definitivo di cui all'articolo 10; b) aggiornata documentazione fotografica dell'impianto; c) proposta della classe di rischio da assegnare all'impianto ai sensi dell'articolo 6. 3. Per gli invasi appartenenti alla classe A di cui all'articolo 3, e' presentata la seguente documentazione semplificata: a) corografia realizzata in scala 1:10.000 su carta tecnica regionale (CTR) rappresentante l'opera di ritenuta ed il bacino imbrifero tributario; b) disegni tecnici quotati e comprensivi dei seguenti allegati: 1) planimetria generale dell'intero impianto in scala non inferiore a 1:5000, che riporti l'opera di ritenuta, le opere complementari ed accessorie; 2) planimetria e sezioni trasversali e longitudinali dell'opera di ritenuta, in scala 1:200 o 1:500, a seconda delle caratteristiche dell'opera; 3) planimetria e sezioni delle opere complementari in scala 1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristiche dell'opera; c) relazione geologico tecnica; d) relazione idrologico-idraulica. 4. La provincia puo' chiedere la presentazione della documentazione semplificata di cui al comma 3 anche per impianti diversi da quelli indicati al medesimo comma, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi e della classe di rischio da assegnare. 5. La provincia, previa eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui all'articolo 9 comma 5, autorizza in sanatoria l'impianto, contestualmente all'approvazione del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La provincia provvede altresi' alla classificazione dell'impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6. 6. Nel caso di autorizzazioni in sanatoria che comportano interventi di adeguamento ai sensi dell'articolo 11, comma 8 della l.r. 64/2009, la documentazione di cui ai commi 2 e 3 e' integrata con gli elaborati progettuali relativi alle opere da eseguire che sono approvati dalla provincia, anche ai fini dell'autorizzazione dei lavori. In tal caso trovano altresi' applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 8 e 11 e agli articoli 12 e 13 nonche', ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, relative al foglio di condizioni per la costruzione. 7. Agli impianti oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15. 8. La provincia trasmette copia dell'autorizzazione in sanatoria al richiedente. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette altresi' alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalita' di cui all'articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti di autorizzazione in sanatoria e quelli relativi ad ogni impianto sottoposto a sanatoria, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all'inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino, ed all'uso cui il medesimo impianto e' destinato. 9. Il procedimento preordinato al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, oppure dall'eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni. In caso di interventi di adeguamento il suddetto termine decorre dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, fermo restando il termine previsto dall'articolo 10, comma 11 per l'approvazione degli elaborati progettuali di cui al comma 6.