Art. 19 
 
Chiusura  dell'esercizio  dell'impianto  e   abbandono   dell'invaso.
  Demolizioni. (articolo 9 , articolo 10, articolo 11, commi 10 e  11
  e articolo 14 comma 3 lettera e) l.r. 64/2009) 
 
    1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle  opere
di ritenuta, oppure il proprietario del fondo sul quale esse sorgono,
e' tenuto a comunicare alla  provincia  la  temporanea  o  definitiva
chiusura dell'esercizio  dell'invaso  con  le  modalita'  e  i  tempi
previsti nel foglio di condizioni per l'esercizio e  la  manutenzione
di  cui  all'articolo  11.  La  provincia  puo',  in   ogni   momento
prescrivere, a cura e spese dell'interessato,  ulteriori  adempimenti
necessari alla messa in sicurezza dell'impianto. 
    2. Il soggetto di cui al  comma  1,  se  intende  procedere,  per
qualunque causa, alla cessazione definitiva dell'utilizzo delle opere
di  ritenuta  e  all'abbandono  dell'invaso,  entro  sei  mesi  dalla
chiusura dell'impianto presenta alla provincia apposita richiesta  di
autorizzazione ai lavori di ripristino dei luoghi o almeno  di  messa
in sicurezza dell'impianto. 
    3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2 contiene almeno
i seguenti dati: 
      a)  caratteristiche  tecniche  dell'impianto   esistente,   con
indicazione: 
        1) della tipologia costruttiva; 
        2) dell'altezza; 
        3) del volume di invaso; 
        4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato; 
      b) localizzazione dell'impianto, con indicazione del comune ove
il medesimo e' ubicato, della localita' abitata piu' vicina  e  della
eventuale denominazione corrente dell'impianto medesimo; 
      c)  inquadramento   dell'impianto   rispetto   agli   atti   di
pianificazione di bacino; 
      d) uso attuale dell'impianto ed estremi della concessione  alla
derivazione di acqua pubblica, ove prevista. 
    4. Alla domanda di cui ai commi 2 e 3 e' allegata  una  relazione
tecnica, redatta e sottoscritta da professionisti  abilitati  secondo
quanto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,   che   propone   gli
interventi di ripristino dei luoghi alle condizioni  precedenti  alla
costruzione, ivi  compresa  la  demolizione  o  almeno  la  messa  in
sicurezza dell'impianto mediante  soluzioni  che  prevedono,  per  le
opere rimanenti, l'impossibilita' di creare invasi  o  trattenute  di
alcun genere. 
    5. Per gli impianti ai quali,  ai  sensi  dell'articolo  6,  sono
state assegnate le classi di rischio 3 o 4 di cui all'allegato  A  al
presente regolamento, alla domanda di cui al comma 2 e'  allegato  un
progetto, redatto e sottoscritto da professionisti abilitati  secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente: 
      a) piano delle attivita' di demolizione, in cui  sono  indicate
modalita' e tempi degli interventi ed in cui e' attestata,  sotto  la
responsabilita' del professionista,  l'assenza  di  pericolo  per  la
pubblica incolumita' in tutte le fasi dei lavori; 
      b)  progetto  di  ripristino  dell'area  in  cui   e'   ubicato
l'impianto; 
      c) indicazione delle modalita'  di  smaltimento  dei  materiali
derivanti dalla demolizione. 
    6. La provincia autorizza i lavori di ripristino del  luoghi,  di
demolizione  o  di  messa  in  sicurezza   dell'impianto,   revocando
contestualmente le eventuali concessioni di derivazione, e  trasmette
il  relativo  provvedimento  al  richiedente,   che   provvede   alla
realizzazione degli interventi  a  proprie  cura  e  spese.  Per  gli
impianti di cui al comma 5 l'autorizzazione ai lavori  e'  rilasciata
contestualmente all'approvazione del relativo progetto. 
    7. Al  termine  dei  lavori  di  cui  al  comma  6,  il  titolare
dell'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo  comunica   alla
provincia il completamento dell'intervento di ripristino o  messa  in
sicurezza e, per gli  impianti  di  cui  al  comma  5,  trasmette  il
certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  di   demolizione,
rilasciato dal direttore dei lavori, nel quale e' attestata l'assenza
di situazioni di pericolo, in particolare per  le  popolazioni  ed  i
territori a valle delle opere. 
    8. Ai  sensi  dell'articolo  12,  la  provincia  ha  facolta'  di
eseguire indagini e controlli in ordine alla  corretta  realizzazione
degli interventi di ripristino dei luoghi o  di  messa  in  sicurezza
dell'impianto dismesso, in relazione alle particolari caratteristiche
costruttive dell'impianto medesimo, nonche' prescrivere in  qualunque
momento e a cura e spese dell'interessato, i lavori necessari per  la
salvaguardia della pubblica incolumita', ivi compresa la  demolizione
delle opere. 
    9. La documentazione di cui ai commi 4 e 5 e' richiesta anche: 
      a) quando la provincia, in caso di  pericolo  per  la  pubblica
incolumita'  o  per  motivi  di   pubblico   interesse,   ordina   la
realizzazione immediata degli interventi e dei lavori di cui al comma
6, ai sensi degli articoli 9, comma 3, 10, comma 2  e  11,  comma  11
della l.r. 64/2009; 
      b) quando, in  caso  di  realizzazione  di  impianto  senza  la
prescritta  autorizzazione,  la  provincia  ordina   la   demolizione
dell'impianto medesimo ai sensi dell'articolo 10 comma 1  della  l.r.
64/2009. 
    10. Ai sensi dell'articolo 2 comma  2,  della  l.r.  64/2009,  la
provincia  trasmette  alla   Direzione   Generale   delle   politiche
territoriali ed ambientali della Regione, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti di cui al  comma
6 e quelli relativi ad ogni impianto dismesso  oppure  demolito,  ivi
comprese le ipotesi di demolizioni previste dagli articoli 10,  comma
1 e 11, comma 10 della l.r. 64/2009. 
    11. Il procedimento preordinato al  rilascio  dell'autorizzazione
ai  lavori  di  ripristino  e  messa  in  sicurezza,   ivi   compresa
l'approvazione del progetto di cui al comma 5, si conclude  entro  il
termine massimo di novanta giorni  a  decorrere  dalla  presentazione
della domanda.