Art. 19 Chiusura dell'esercizio dell'impianto e abbandono dell'invaso. Demolizioni. (articolo 9 , articolo 10, articolo 11, commi 10 e 11 e articolo 14 comma 3 lettera e) l.r. 64/2009) 1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta, oppure il proprietario del fondo sul quale esse sorgono, e' tenuto a comunicare alla provincia la temporanea o definitiva chiusura dell'esercizio dell'invaso con le modalita' e i tempi previsti nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 11. La provincia puo', in ogni momento prescrivere, a cura e spese dell'interessato, ulteriori adempimenti necessari alla messa in sicurezza dell'impianto. 2. Il soggetto di cui al comma 1, se intende procedere, per qualunque causa, alla cessazione definitiva dell'utilizzo delle opere di ritenuta e all'abbandono dell'invaso, entro sei mesi dalla chiusura dell'impianto presenta alla provincia apposita richiesta di autorizzazione ai lavori di ripristino dei luoghi o almeno di messa in sicurezza dell'impianto. 3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2 contiene almeno i seguenti dati: a) caratteristiche tecniche dell'impianto esistente, con indicazione: 1) della tipologia costruttiva; 2) dell'altezza; 3) del volume di invaso; 4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato; b) localizzazione dell'impianto, con indicazione del comune ove il medesimo e' ubicato, della localita' abitata piu' vicina e della eventuale denominazione corrente dell'impianto medesimo; c) inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino; d) uso attuale dell'impianto ed estremi della concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista. 4. Alla domanda di cui ai commi 2 e 3 e' allegata una relazione tecnica, redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, che propone gli interventi di ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione, ivi compresa la demolizione o almeno la messa in sicurezza dell'impianto mediante soluzioni che prevedono, per le opere rimanenti, l'impossibilita' di creare invasi o trattenute di alcun genere. 5. Per gli impianti ai quali, ai sensi dell'articolo 6, sono state assegnate le classi di rischio 3 o 4 di cui all'allegato A al presente regolamento, alla domanda di cui al comma 2 e' allegato un progetto, redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente: a) piano delle attivita' di demolizione, in cui sono indicate modalita' e tempi degli interventi ed in cui e' attestata, sotto la responsabilita' del professionista, l'assenza di pericolo per la pubblica incolumita' in tutte le fasi dei lavori; b) progetto di ripristino dell'area in cui e' ubicato l'impianto; c) indicazione delle modalita' di smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione. 6. La provincia autorizza i lavori di ripristino del luoghi, di demolizione o di messa in sicurezza dell'impianto, revocando contestualmente le eventuali concessioni di derivazione, e trasmette il relativo provvedimento al richiedente, che provvede alla realizzazione degli interventi a proprie cura e spese. Per gli impianti di cui al comma 5 l'autorizzazione ai lavori e' rilasciata contestualmente all'approvazione del relativo progetto. 7. Al termine dei lavori di cui al comma 6, il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo comunica alla provincia il completamento dell'intervento di ripristino o messa in sicurezza e, per gli impianti di cui al comma 5, trasmette il certificato di regolare esecuzione dei lavori di demolizione, rilasciato dal direttore dei lavori, nel quale e' attestata l'assenza di situazioni di pericolo, in particolare per le popolazioni ed i territori a valle delle opere. 8. Ai sensi dell'articolo 12, la provincia ha facolta' di eseguire indagini e controlli in ordine alla corretta realizzazione degli interventi di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza dell'impianto dismesso, in relazione alle particolari caratteristiche costruttive dell'impianto medesimo, nonche' prescrivere in qualunque momento e a cura e spese dell'interessato, i lavori necessari per la salvaguardia della pubblica incolumita', ivi compresa la demolizione delle opere. 9. La documentazione di cui ai commi 4 e 5 e' richiesta anche: a) quando la provincia, in caso di pericolo per la pubblica incolumita' o per motivi di pubblico interesse, ordina la realizzazione immediata degli interventi e dei lavori di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 9, comma 3, 10, comma 2 e 11, comma 11 della l.r. 64/2009; b) quando, in caso di realizzazione di impianto senza la prescritta autorizzazione, la provincia ordina la demolizione dell'impianto medesimo ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della l.r. 64/2009. 10. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalita' di cui all'articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti di cui al comma 6 e quelli relativi ad ogni impianto dismesso oppure demolito, ivi comprese le ipotesi di demolizioni previste dagli articoli 10, comma 1 e 11, comma 10 della l.r. 64/2009. 11. Il procedimento preordinato al rilascio dell'autorizzazione ai lavori di ripristino e messa in sicurezza, ivi compresa l'approvazione del progetto di cui al comma 5, si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.