Art. 2 
 
     Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) l.r. 64/2009) 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si definiscono: 
      a) Altezza dello sbarramento: dislivello tra quota del piano di
coronamento e quota del punto piu' depresso dei paramenti; 
      b) quota di massimo invaso: quota massima a cui  puo'  giungere
il livello dell'acqua dell'invaso nel caso in  cui  si  verifichi  il
piu' gravoso evento di piena previsto, esclusa la sopraelevazione del
moto ondoso; 
      c) quota di massima regolazione: quota del  livello  dell'acqua
alla quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro; 
      d) altezza di massima ritenuta:  dislivello  tra  la  quota  di
massimo invaso e quella del punto piu' depresso  dell'alveo  naturale
in corrispondenza del paramento di monte; 
      e) franco: dislivello tra quota  del  piano  di  coronamento  e
quota di massimo invaso; 
      f) volume totale di invaso: capacita'  del  serbatoio  compresa
tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione; 
      g) rischio indotto: il rischio  prodotto  sulle  aree  a  valle
dello sbarramento per effetto della costruzione dell'impianto.