Art. 2 Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) l.r. 64/2009) 1. Ai fini del presente regolamento si definiscono: a) Altezza dello sbarramento: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota del punto piu' depresso dei paramenti; b) quota di massimo invaso: quota massima a cui puo' giungere il livello dell'acqua dell'invaso nel caso in cui si verifichi il piu' gravoso evento di piena previsto, esclusa la sopraelevazione del moto ondoso; c) quota di massima regolazione: quota del livello dell'acqua alla quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro; d) altezza di massima ritenuta: dislivello tra la quota di massimo invaso e quella del punto piu' depresso dell'alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte; e) franco: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota di massimo invaso; f) volume totale di invaso: capacita' del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione; g) rischio indotto: il rischio prodotto sulle aree a valle dello sbarramento per effetto della costruzione dell'impianto.