Art. 21 
 
Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione
  degli atti (articolo 14 comma 4 l.r. 64/2009) 
 
    1. Tutte le domande, le attestazioni e le documentazioni previste
dal presente regolamento possono essere inoltrate  dagli  interessati
alle competenti strutture della  provincia  per  via  telematica,  in
conformita' alle disposizioni di cui al titolo I, capo I  della  l.r.
40/09 nonche' agli standard tecnologici e alle modalita' di cui  alla
l.r. 54/09. 
    2. La trasmissione degli atti agli  interessati  da  parte  delle
competenti strutture della provincia puo' essere effettuata  per  via
telematica, in conformita' alle disposizioni di cui al titolo I, capo
I della l.r. 40/09 nonche' agli standard tecnologici e alle modalita'
di cui alla l.r. 54/09. 
    3.  Nel  caso  di  impianti  connessi  ad  attivita'  produttive,
l'inoltro delle domande, delle attestazioni e della documentazione di
cui al comma 1 e la trasmissione degli atti di cui al  comma  2  sono
effettuate tramite lo sportello unico  per  le  attivita'  produttive
(SUAP) competente per territorio, secondo quanto previsto dal  titolo
II, capo III della l.r. 40/2009.