Art. 21 Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14 comma 4 l.r. 64/2009) 1. Tutte le domande, le attestazioni e le documentazioni previste dal presente regolamento possono essere inoltrate dagli interessati alle competenti strutture della provincia per via telematica, in conformita' alle disposizioni di cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonche' agli standard tecnologici e alle modalita' di cui alla l.r. 54/09. 2. La trasmissione degli atti agli interessati da parte delle competenti strutture della provincia puo' essere effettuata per via telematica, in conformita' alle disposizioni di cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonche' agli standard tecnologici e alle modalita' di cui alla l.r. 54/09. 3. Nel caso di impianti connessi ad attivita' produttive, l'inoltro delle domande, delle attestazioni e della documentazione di cui al comma 1 e la trasmissione degli atti di cui al comma 2 sono effettuate tramite lo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) competente per territorio, secondo quanto previsto dal titolo II, capo III della l.r. 40/2009.