Art. 22 
 
Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di
  domande, attestazioni e documentazione e  per  la  trasmissione  di
  atti (articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3,  lettera  g)  e  4
  l.r. 64/2009) 
 
    1. Fino all'adozione delle disposizioni attuative del  titolo  I,
capo I della l.r. 40/2009: 
      a) i dati di cui all'articolo 20 sono inviati  alla  competente
struttura regionale su base informatica e con un formato  compatibile
con  gli  standard  tecnologici  indicati  dalla  l.r.  54/2009,  nel
rispetto  di  quanto  previsto  nelle  specifiche  tecniche  di   cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della  Giunta  regionale  9
febbraio 2007 n. 6 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma
5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per  il  governo
del  territorio"-  Disciplina  del  sistema  informativo   geografico
regionale); 
      b) l'inoltro alla provincia delle domande, delle attestazioni e
della documentazione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, puo'  essere
effettuata con modalita' telematiche oppure in forma cartacea; 
      c)  la  trasmissione  degli  atti  agli  interessati  ai  sensi
dell'articolo 21, comma  2,  puo'  essere  effettuata  con  modalita'
telematica oppure in forma cartacea. 
    2. Fino all'attivazione delle procedure  telematiche  di  cui  al
titolo II, capo III della l.r. 40/2009: 
      a)  l'inoltro  delle   domande,   delle   attestazioni,   della
documentazione e la trasmissione degli atti tramite il SUAP ai  sensi
dell'articolo 21, comma 3, puo' essere effettuata  anche  in  formato
cartaceo, in conformita' alle modalita' di  presentazione  consentite
nel periodo  transitorio  dalla  deliberazione  di  Giunta  regionale
prevista dall'articolo 37 della l.r. 40/2009; 
      b) i SUAP rendono disponibile la modulistica predisposta  dalle
province, da utilizzare per la presentazione delle domande.