Art. 24 
 
                      Termini dei procedimenti 
 
    1. I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  stabiliti  dal
presente regolamento si applicano sino all'adozione  da  parte  delle
province dei rispetti atti organizzativi. 
    Il presente regolamento e' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione Toscana. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana. 
      Firenze, 25 febbraio 2010 
 
                               MARTINI 
 
(Omissis)