Art. 24 Termini dei procedimenti 1. I termini di conclusione dei procedimenti stabiliti dal presente regolamento si applicano sino all'adozione da parte delle province dei rispetti atti organizzativi. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 25 febbraio 2010 MARTINI (Omissis)