Art. 6 Classificazione del rischio (articolo 14, comma 3, lettera d) l.r. 64/2009) 1. Sulla base dello stato di rischio determinato ai sensi dell'articolo 4, e della classe dell'invaso assegnata secondo i criteri di cui all'articolo 3, la provincia attribuisce ad ogni invaso una specifica classe di rischio tra quelle individuate nell'allegato A al presente regolamento. 2. La provincia provvede all'attribuzione della classe di rischio di cui al comma 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione o alla modifica dell'impianto, quando l'intervento di modifica determina l'assegnazione ad una diversa classe di rischio, nonche' al momento del ricevimento della denuncia di esistenza di cui all'articolo 16, o del rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione e di sanatoria di cui agli articoli 17 e 18. 3. La provincia puo', in qualunque momento, attribuire all'impianto una classe di rischio diversa rispetto a quella gia' assegnata ai sensi del comma 2, quando il mutamento dello stato di rischio, della classe d'invaso, o di entrambe le condizioni, determinano la necessita' di una riclassificazione del rischio.