Art. 6 
 
Classificazione del rischio (articolo 14, comma 3,  lettera  d)  l.r.
                              64/2009) 
 
    1. Sulla  base  dello  stato  di  rischio  determinato  ai  sensi
dell'articolo 4, e  della  classe  dell'invaso  assegnata  secondo  i
criteri di cui all'articolo  3,  la  provincia  attribuisce  ad  ogni
invaso  una  specifica  classe  di  rischio  tra  quelle  individuate
nell'allegato A al presente regolamento. 
    2. La provincia provvede all'attribuzione della classe di rischio
di cui al comma 1 al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  alla
costruzione o alla modifica  dell'impianto,  quando  l'intervento  di
modifica determina l'assegnazione ad una diversa classe  di  rischio,
nonche' al momento del ricevimento della denuncia di esistenza di cui
all'articolo 16, o del rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione
e di sanatoria di cui agli articoli 17 e 18. 
    3.  La  provincia  puo',   in   qualunque   momento,   attribuire
all'impianto una classe di rischio diversa  rispetto  a  quella  gia'
assegnata ai sensi del comma 2, quando il mutamento  dello  stato  di
rischio,  della  classe  d'invaso,  o  di  entrambe  le   condizioni,
determinano la necessita' di una riclassificazione del rischio.