Art. 7 Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009) 1. La domanda di autorizzazione alla costruzione di nuove opere e' presentata alla provincia territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 64/2009 e dell'articolo 14, comma 1, lettera f, della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo). 2. Nella domanda di cui al comma 1 sono indicati i seguenti elementi: a) caratteristiche sommarie dell'impianto, con indicazione in particolare: 1) della tipologia costruttiva; 2) dell'altezza; 3) del volume di invaso; 4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato; 5) della proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto, ai sensi dell'articolo 6; b) localizzazione dell'impianto, con indicazione del comune ove il medesimo e' ubicato e della localita' abitata piu' vicina; c) inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino; d) uso cui l'impianto e' destinato; e) estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione gia' rilasciata. 3. Alla domanda di autorizzazione e' allegato il progetto preliminare dell'opera, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali. 4. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3, in luogo del progetto preliminare puo' essere allegato direttamente il progetto definitivo dell'opera. In tali casi la provincia, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell'impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l'opportunita' di chiedere i pareri, gli atti di assenso e le certificazioni delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all'articolo 9, comma 5. 5. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E di cui all'articolo 3, alla domanda di autorizzazione e' allegato anche il progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), elaborato nel rispetto di quanto previsto nelle disposizioni tecniche di cui all'articolo 20, comma 2 sexies della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112). 6. Nelle more del procedimento autorizzatorio, ogni variazione dei dati di cui al comma 2 e' comunicata alla provincia.