Art. 9 
 
Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo  14,
  commi 2, lettera b) e 3 lettera, f) l.r. 64/2009) 
 
    1.  Il  progetto  preliminare  e'  redatto  e   sottoscritto   da
professionisti  abilitati  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti professionali. 
    2. Il progetto  preliminare  ha  ad  oggetto  l'intero  impianto,
comprese le opere di captazione  quali  canali  o  condotte,  qualora
siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno  a  quello
direttamente sotteso all'opera di ritenuta. 
    3. In caso di impianto gia' esistente, il  progetto  di  modifica
contiene i  dati  e  gli  allegati  progettuali  relativi  all'intero
impianto  ritenuti   significativi   ai   fini   dell'intervento   da
realizzare. 
    4. Gli elaborati progettuali sono conformi a quanto previsto  dal
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  21
dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11  febbraio
1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni) ed in particolare indicano: 
      a) l'uso a cui e' destinato l'impianto; 
      b)  la  valutazione  della   classe   di   rischio   ai   sensi
dell'articolo 6; 
      c)   gli   elementi   macroscopici   di   rischio    geologico,
idrogeologico, idraulico e sismico presenti sul territorio o  indotti
per effetto della costruzione  dell'impianto,  necessari  a  valutare
l'ammissibilita' dell'opera; 
      d) per le opere in materiali sciolti, limitatamente alle classi
D ed E di cui all'articolo 3, la reale  possibilita'  di  reperimento
dei materiali necessari alla  costruzione,  con  l'indicazione  delle
eventuali relative cave di prestito; 
      e) i bacini idrografici sottesi all'opera  di  ritenuta  ed  il
reticolo idraulico afferente l'invaso; 
      f) i calcoli idrologici giustificativi dei valori  assunti  per
le portate di progetto e verifica dell'impianto, con  riferimento  ad
un tempo di ritorno pari a 200 anni per gli invasi esistenti, pari  a
500 anni in caso di sbarramenti di altezza inferiore o  uguale  a  10
metri ed a 1000 anni in caso di sbarramenti di altezza  superiore  10
metri; 
      g) la valutazione dell'entita' del probabile  trasporto  solido
ai fini della determinazione del rischio di interrimento, per i nuovi
impianti che si propone di classificare, ai  sensi  dell'articolo  6,
nella  classe  di  rischio  4  di  cui  all'allegato  A  al  presente
regolamento, oppure per quelli gia' esistenti  e  classificati  nella
medesima classe. 
    5.  La  provincia  approva  il   progetto   preliminare,   previa
acquisizione, anche in sede di Conferenza  di  Servizi,  dei  pareri,
degli  atti  di  assenso   e   delle   certificazioni   delle   altre
amministrazioni pubbliche interessate, fra i quali, in particolare: 
      a) il certificato di convalida del  calcolo  della  portata  di
massima piena  del  bacino  imbrifero  tributario,  rilasciato  dalla
competente  struttura  della  Direzione  Generale   delle   politiche
territoriali e ambientali della Regione, limitatamente agli invasi di
classe D ed E di cui all'articolo 3; 
      b)  il  parere  espresso  dalla  competente   struttura   della
Direzione Generale delle politiche territoriali  e  ambientali  della
Regione, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1  della  l.r.  64/2009,
limitatamente agli invasi di classe E di cui all'articolo 3, al  fine
di  assicurare  la  coerenza  con  gli  atti  di   pianificazione   e
programmazione regionali in materia di difesa del suolo; 
    c) nulla osta dell'autorita' militare competente  per  territorio
in conformita' a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento  per
la compilazione dei progetti,  la  costruzione  e  l'esercizio  delle
dighe di ritenuta). 
    6. La provincia comunica al soggetto richiedente il provvedimento
di approvazione del  progetto  preliminare,  che  puo'  eventualmente
contenere prescrizioni per l'elaborazione del progetto definitivo. 
    7.  La  fase  procedimentale  preordinata  all'approvazione   del
progetto preliminare si conclude entro il termine massimo di sessanta
giorni a decorrere dall'acquisizione dei pareri, atti  di  assenso  e
certificazioni di cui al comma 5.