Art. 9 Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) e 3 lettera, f) l.r. 64/2009) 1. Il progetto preliminare e' redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali. 2. Il progetto preliminare ha ad oggetto l'intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all'opera di ritenuta. 3. In caso di impianto gia' esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all'intero impianto ritenuti significativi ai fini dell'intervento da realizzare. 4. Gli elaborati progettuali sono conformi a quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni) ed in particolare indicano: a) l'uso a cui e' destinato l'impianto; b) la valutazione della classe di rischio ai sensi dell'articolo 6; c) gli elementi macroscopici di rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico presenti sul territorio o indotti per effetto della costruzione dell'impianto, necessari a valutare l'ammissibilita' dell'opera; d) per le opere in materiali sciolti, limitatamente alle classi D ed E di cui all'articolo 3, la reale possibilita' di reperimento dei materiali necessari alla costruzione, con l'indicazione delle eventuali relative cave di prestito; e) i bacini idrografici sottesi all'opera di ritenuta ed il reticolo idraulico afferente l'invaso; f) i calcoli idrologici giustificativi dei valori assunti per le portate di progetto e verifica dell'impianto, con riferimento ad un tempo di ritorno pari a 200 anni per gli invasi esistenti, pari a 500 anni in caso di sbarramenti di altezza inferiore o uguale a 10 metri ed a 1000 anni in caso di sbarramenti di altezza superiore 10 metri; g) la valutazione dell'entita' del probabile trasporto solido ai fini della determinazione del rischio di interrimento, per i nuovi impianti che si propone di classificare, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all'allegato A al presente regolamento, oppure per quelli gia' esistenti e classificati nella medesima classe. 5. La provincia approva il progetto preliminare, previa acquisizione, anche in sede di Conferenza di Servizi, dei pareri, degli atti di assenso e delle certificazioni delle altre amministrazioni pubbliche interessate, fra i quali, in particolare: a) il certificato di convalida del calcolo della portata di massima piena del bacino imbrifero tributario, rilasciato dalla competente struttura della Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali della Regione, limitatamente agli invasi di classe D ed E di cui all'articolo 3; b) il parere espresso dalla competente struttura della Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali della Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della l.r. 64/2009, limitatamente agli invasi di classe E di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione regionali in materia di difesa del suolo; c) nulla osta dell'autorita' militare competente per territorio in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta). 6. La provincia comunica al soggetto richiedente il provvedimento di approvazione del progetto preliminare, che puo' eventualmente contenere prescrizioni per l'elaborazione del progetto definitivo. 7. La fase procedimentale preordinata all'approvazione del progetto preliminare si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dall'acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui al comma 5.