Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1.  La  presente  legge  disciplina  le  seguenti  tipologie   di
soggiorni didattico educativi: 
      a) i campeggi temporanei di cui  all'articolo  38  della  legge
regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali  in
materia di turismo), che abbiano una durata massima di  venti  giorni
come indicato  nell'atto  di  autorizzazione  rilasciato  dal  comune
territorialmente competente; 
      b) i soggiorni in accantonamento, che abbiano durata massima di
venti  giorni  e  siano   realizzati   in   immobili   dotati   della
abitabilita', aventi le caratteristiche della civile abitazione e con
servizi igienici, bagni o docce nella misura di cui alla  lettera  c)
del comma 2 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della  Giunta
regionale 23 aprile 2001, n.  18/R  (Regolamento  di  attuazione  del
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).