Art. 3 
 
  Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni didattico educativi 
 
    1. I soggiorni didattico educativi possono svolgersi  nell'ambito
del  territorio  regionale  a  seguito  di  autorizzazione   concessa
dall'amministrazione comunale territorialmente competente, sulla base
di  una  richiesta  presentata  sulla  base  del   modello   di   cui
all'allegato C, dal legale rappresentante  dell'ente  o  associazione
interessata, o suo delegato, almeno quaranta giorni  prima  del  loro
inizio. 
    2. Nella richiesta di autorizzazione il richiedente e'  obbligato
a fornire o autocertificare il possesso dei requisiti  e  l'esistenza
delle condizioni di cui agli allegati A e B. 
    3. Trascorsi  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta di cui al comma 2 ed in assenza di una sua  accettazione  o
di  un  suo  diniego  scritto  e  motivato,   l'autorizzazione   allo
svolgimento del  campeggio  o  del  soggiorno  in  accantonamento  si
intende concessa. 
    4. In caso di comprovate esigenze dovute ad  eventi  fortuiti  ed
imprevedibili che comportino la necessita' per l'ente o  associazione
di presentare una nuova richiesta ad un comune diverso da  quello  al
quale era stata presentata la prima richiesta, i termini  di  cui  ai
commi 1 e 3  possono  essere  derogati  dal  comune  territorialmente
competente. 
    5. Per lo svolgimento di soggiorni di durata inferiore ai quattro
giorni l'autorizzazione non e' richiesta,  fermo  restando  l'obbligo
del possesso dei requisiti e l'esistenza delle condizioni di cui agli
allegati A e B.