Art. 3 Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni didattico educativi 1. I soggiorni didattico educativi possono svolgersi nell'ambito del territorio regionale a seguito di autorizzazione concessa dall'amministrazione comunale territorialmente competente, sulla base di una richiesta presentata sulla base del modello di cui all'allegato C, dal legale rappresentante dell'ente o associazione interessata, o suo delegato, almeno quaranta giorni prima del loro inizio. 2. Nella richiesta di autorizzazione il richiedente e' obbligato a fornire o autocertificare il possesso dei requisiti e l'esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B. 3. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2 ed in assenza di una sua accettazione o di un suo diniego scritto e motivato, l'autorizzazione allo svolgimento del campeggio o del soggiorno in accantonamento si intende concessa. 4. In caso di comprovate esigenze dovute ad eventi fortuiti ed imprevedibili che comportino la necessita' per l'ente o associazione di presentare una nuova richiesta ad un comune diverso da quello al quale era stata presentata la prima richiesta, i termini di cui ai commi 1 e 3 possono essere derogati dal comune territorialmente competente. 5. Per lo svolgimento di soggiorni di durata inferiore ai quattro giorni l'autorizzazione non e' richiesta, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti e l'esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.