Art. 6 
 
             Attivita' di campeggio nelle aree protette 
 
    1. L'attivita' di campeggio  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera a) e' ammessa all'interno delle aree  protette  di  cui  alla
legge 6 dicembre 1992, n. 394 (Legge quadro sulle aree  protette)  in
osservanza delle disposizioni della stessa e dei regolamenti adottati
dagli enti gestori per garantire la coesistenza fra la  conservazione
e la protezione della flora, della fauna e dell'ambiente in  generale
tutelati e la presenza dell'attivita' campeggistica. 
    2. Ai fini dell'attivita' di regolamentazione di cui al comma  1,
la Giunta regionale, con il concorso della Consulta  tecnica  per  le
aree protette e la biodiversita' di cui all'articolo  3  della  legge
regionale 11 aprile  1995,  n.  49  (Norme  sui  parchi,  le  riserve
naturali e le aree naturali protette di interesse  locale),  delibera
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente  legge
specifici  indirizzi  finalizzati  a  rendere  per  quanto  possibile
omogenea   in   tutto   il   territorio   regionale   la   disciplina
dell'attivita' di campeggio, particolarmente in ordine: 
      a) all'attivita' di preparazione degli alimenti; 
      b) al reperimento  e  utilizzo  delle  risorsa  idrica  e  allo
smaltimento delle acque reflue; 
      c) all'utilizzo dei presidi per l'espletamento  delle  funzioni
fisiologiche (WC chimici), ivi compresa l'attivita'  di  conferimento
delle deiezioni non direttamente nell'ambiente; 
      d)  al  ripristino  dei  luoghi  nelle  condizioni  antecedenti
l'inizio dell'attivita' di campeggio. 
    3. Ulteriori  indirizzi  possono  essere  assunti  dal  Consiglio
regionale mediante il programma triennale delle aree protette di  cui
all'articolo 4 della l.r. n. 49/1995.