Art. 7 Promozione della fruizione del patrimonio agricolo forestale per l'attivita' di campeggio 1. Ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 la Regione e gli altri enti pubblici, nel rispetto delle finalita' e degli obiettivi dei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), favoriscono, rispettivamente e nell'ambito delle proprie attivita' di programmazione, la massima fruizione dei complessi agricolo forestali di cui all'articolo 28 della stessa l.r. n. 39/2000 e dei propri patrimoni agro-silvo-pastorali. 2. L'attivita' di campeggio e' riconosciuta quale uso sociale del bosco ai sensi del'articolo 27 della l.r. n. 39/2000. 3. Nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale, di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), l'autorizzazione di cui all'articolo 3 comma 1, concessa dall'amministrazione comunale competente per territorio, deve essere integrata dall'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 «Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)»).