Art. 7 
 
Promozione della fruizione  del  patrimonio  agricolo  forestale  per
                      l'attivita' di campeggio 
 
    1.  Ai  fini   del   perseguimento   delle   finalita'   di   cui
all'articolo 1 la Regione e gli altri  enti  pubblici,  nel  rispetto
delle finalita' e degli obiettivi dei piani di gestione di  cui  agli
articoli 30 e 32 della legge regionale 21 marzo 2000,  n.  39  (Legge
forestale della Toscana), favoriscono, rispettivamente e  nell'ambito
delle proprie attivita' di programmazione, la massima  fruizione  dei
complessi agricolo forestali di cui all'articolo 28 della stessa l.r.
n. 39/2000 e dei propri patrimoni agro-silvo-pastorali. 
    2. L'attivita' di campeggio e' riconosciuta quale uso sociale del
bosco ai sensi del'articolo 27 della l.r. n. 39/2000. 
    3. Nell'ambito  dei  beni  appartenenti  al  patrimonio  agricolo
forestale regionale, di cui all'articolo 28 della legge regionale  21
marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della  Toscana),  l'autorizzazione
di cui all'articolo 3 comma 1, concessa dall'amministrazione comunale
competente per territorio, deve essere integrata dall'autorizzazione,
rilasciata ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della
Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione
della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 «Demanio  e  patrimonio
della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo  2000,
n. 39 (Legge forestale della Toscana)»).