Art. 9 
 
                              Sanzioni 
 
    1. L'attivita' di soggiorno didattivo educativo  non  autorizzata
comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20,00 a €  500,00
e la chiusura del soggiorno. 
    2. Nel caso in cui un ente o associazione reiteri  la  violazione
di cui al comma 1 nell'arco di due anni, la  sanzione  amministrativa
pecuniaria e' applicata  nella  misura  di  € 2.000,00.  Al  soggetto
trasgressore e' inibita l'autorizzazione  all'organizzazione  e  allo
svolgimento di soggiorni didattico educativi per almeno tre anni. 
    3. Il sindaco puo' procedere alla revoca  dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 3, comma  1  qualora  accerti  la  violazione  delle
prescrizioni relative agli allegati A e B e non sia stato ottemperato
alla loro  attuazione  entro  48  ore  dalla  notifica  inoltrata  al
responsabile del soggiorno. 
    4. Nel caso in cui un ente o associazione risulti,  nell'arco  di
due anni, oggetto di una seconda revoca dell'autorizzazione ai  sensi
del   comma   3,   alla   stessa    e'    inibita    l'autorizzazione
all'organizzazione svolgimento di soggiorni didattico  educativi  per
un anno. 
    La presente legge e' pubblicata sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
      Firenze, 28 dicembre 2009 
 
                               MARTINI 
 
    La presente legge e'  stata  approvata  dal  Consiglio  regionale
nella seduta del 23 dicembre 2009. 
    (Omissis).