Art. 9 Sanzioni 1. L'attivita' di soggiorno didattivo educativo non autorizzata comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20,00 a € 500,00 e la chiusura del soggiorno. 2. Nel caso in cui un ente o associazione reiteri la violazione di cui al comma 1 nell'arco di due anni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata nella misura di € 2.000,00. Al soggetto trasgressore e' inibita l'autorizzazione all'organizzazione e allo svolgimento di soggiorni didattico educativi per almeno tre anni. 3. Il sindaco puo' procedere alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1 qualora accerti la violazione delle prescrizioni relative agli allegati A e B e non sia stato ottemperato alla loro attuazione entro 48 ore dalla notifica inoltrata al responsabile del soggiorno. 4. Nel caso in cui un ente o associazione risulti, nell'arco di due anni, oggetto di una seconda revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 3, alla stessa e' inibita l'autorizzazione all'organizzazione svolgimento di soggiorni didattico educativi per un anno. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 28 dicembre 2009 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2009. (Omissis).