Art. 2 
 
     Condizioni per la costituzione del vincolo di destinazione 
 
    1. Il vincolo di destinazione previsto dall'articolo  107,  comma
2, della legge provinciale sulla scuola  comporta  l'obbligo  di  non
distogliere dalla loro destinazione le  strutture  adibite  a  scuola
dell'infanzia equiparata per il periodo determinato nel provvedimento
di concessione dei contributi  decorrente  dalla  data  di  fine  dei
lavori. 
    2. La costituzione del vincolo  previsto  dal  comma  1  e'  resa
pubblica mediante annotazione nel libro fondiario, nei casi in cui la
durata del vincolo, stabilita ai sensi dell'articolo 3,  sia  pari  o
superiore a 15 anni. 
    3. L'annotazione del vincolo e' effettuata a cura  del  dirigente
della  struttura  provinciale  competente  in  materia  di   edilizia
scolastica e a spese del soggetto beneficiario; il  provvedimento  di
concessione del contributo costituisce titolo per l'annotazione.