Art. 2 Condizioni per la costituzione del vincolo di destinazione 1. Il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 107, comma 2, della legge provinciale sulla scuola comporta l'obbligo di non distogliere dalla loro destinazione le strutture adibite a scuola dell'infanzia equiparata per il periodo determinato nel provvedimento di concessione dei contributi decorrente dalla data di fine dei lavori. 2. La costituzione del vincolo previsto dal comma 1 e' resa pubblica mediante annotazione nel libro fondiario, nei casi in cui la durata del vincolo, stabilita ai sensi dell'articolo 3, sia pari o superiore a 15 anni. 3. L'annotazione del vincolo e' effettuata a cura del dirigente della struttura provinciale competente in materia di edilizia scolastica e a spese del soggetto beneficiario; il provvedimento di concessione del contributo costituisce titolo per l'annotazione.