Art. 3 
 
     Criteri per definire la durata del vincolo di destinazione 
 
    1. La durata del vincolo di destinazione  previsto  dall'articolo
2, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a venticinque
anni, e' commisurata all'entita' dei contributi concessi;  la  Giunta
provinciale  stabilisce  gli  scaglioni  di   contributo   ai   quali
corrispondono i periodi di durata del vincolo anche  con  riferimento
alle ipotesi di concessione di piu' contributi.