Art. 3 Criteri per definire la durata del vincolo di destinazione 1. La durata del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 2, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a venticinque anni, e' commisurata all'entita' dei contributi concessi; la Giunta provinciale stabilisce gli scaglioni di contributo ai quali corrispondono i periodi di durata del vincolo anche con riferimento alle ipotesi di concessione di piu' contributi.