Art. 4 
 
Modalita'  di  estinzione  del  vincolo  di   destinazione   e   atti
                             conseguenti 
 
    1. Nel corso della durata del vincolo  di  destinazione  previsto
dall'articolo 2, la Giunta provinciale, previa richiesta motivata del
soggetto beneficiario, puo' autorizzare l'utilizzo dell'edificio o di
parte di esso per finalita' diverse da quelle per le quali  e'  stato
concesso il contributo, purche' si tratti di  finalita'  di  pubblico
interesse;  per  i   casi   di   cui   all'articolo   2,   comma   2,
l'autorizzazione costituisce titolo per la  cancellazione  anticipata
del vincolo dal libro fondiario relativamente all'intero  immobile  o
alla parte di esso adibita a diverso utilizzo. 
    2. Fuori dai  casi  previsti  dal  comma  1,  l'inosservanza  del
vincolo di destinazione previsto dall'articolo 2 comporta  la  revoca
totale o parziale del contributo disposta tenendo conto della residua
durata del vincolo e della successiva destinazione dell'immobile; per
il recupero delle  somme  erogate,  maggiorate  degli  interessi,  si
applica l'articolo 51 della legge provinciale di contabilita'.