Art. 4 Modalita' di estinzione del vincolo di destinazione e atti conseguenti 1. Nel corso della durata del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 2, la Giunta provinciale, previa richiesta motivata del soggetto beneficiario, puo' autorizzare l'utilizzo dell'edificio o di parte di esso per finalita' diverse da quelle per le quali e' stato concesso il contributo, purche' si tratti di finalita' di pubblico interesse; per i casi di cui all'articolo 2, comma 2, l'autorizzazione costituisce titolo per la cancellazione anticipata del vincolo dal libro fondiario relativamente all'intero immobile o alla parte di esso adibita a diverso utilizzo. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, l'inosservanza del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 2 comporta la revoca totale o parziale del contributo disposta tenendo conto della residua durata del vincolo e della successiva destinazione dell'immobile; per il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi, si applica l'articolo 51 della legge provinciale di contabilita'.