Art. 5 Disposizioni transitorie 1. Per le domande di contributo per gli interventi edilizi relativi a scuole dell'infanzia equiparate presentate entro il 31 maggio 2009 continuano ad applicarsi, ancorche' abrogate, le disposizioni della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica); per le domande di contributo per gli interventi edilizi relativi a scuole dell'infanzia equiparate presentate dopo il 31 maggio 2009 si applicano i termini, le modalita', i limiti e le condizioni stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della legge provinciale sulla scuola. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai rapporti sorti sulla base della legge provinciale n. 29 del 1986, ivi compreso l'articolo 17 quater, continuano ad applicarsi, ancorche' abrogate, le disposizioni contenute nella medesima legge. 3. In materia di individuazione degli scaglioni di contributo ai quali corrispondono le diverse durate del vincolo di destinazione, fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 3, si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale 19 ottobre 2001, n. 2662 (Legge Provinciale 4 novembre 1986, n. 29 e s.m.i.: "Interventi a favore dell'edilizia scolastica"; articolo 13 "Vincoli di destinazione". Aggiornamento degli scaglioni di contributo determinanti la durata del vincolo di destinazione ad uso scolastico degli immobili adibiti o da adibire a scuola dell'infanzia di proprieta' di enti diversi dai Comuni e modalita' di computo della durata del vincolo). 4. Nelle more dell'approvazione, da parte della Provincia, delle norme tecniche relative agli indici di funzionalita' didattica, ai modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola previste dall'articolo 106, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, si applica, in quanto compatibile e ancorche' abrogato, il decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 17-69/Legisl. (Approvazione delle norme relative agli indici di funzionalita' didattica, ai modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola). 5. Fino alla data stabilita dal decreto di effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), alle funzioni in materia di edilizia scolastica, previste dall'articolo 106, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, provvedono i comuni.