Art. 5 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Per le  domande  di  contributo  per  gli  interventi  edilizi
relativi a scuole dell'infanzia equiparate  presentate  entro  il  31
maggio  2009  continuano  ad  applicarsi,  ancorche'   abrogate,   le
disposizioni  della  legge  provinciale  4  novembre  1986,   n.   29
(Interventi a favore dell'edilizia scolastica);  per  le  domande  di
contributo per gli interventi edilizi relativi a scuole dell'infanzia
equiparate presentate dopo il 31 maggio 2009 si applicano i  termini,
le modalita',  i  limiti  e  le  condizioni  stabiliti  dalla  Giunta
provinciale  ai  sensi  dell'articolo  106,  comma  2,  della   legge
provinciale sulla scuola. 
    2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai rapporti  sorti
sulla base della legge provinciale  n.  29  del  1986,  ivi  compreso
l'articolo 17 quater, continuano ad applicarsi,  ancorche'  abrogate,
le disposizioni contenute nella medesima legge. 
    3. In materia di individuazione degli scaglioni di contributo  ai
quali corrispondono le diverse durate del  vincolo  di  destinazione,
fino  alla  data  di  adozione  della  deliberazione   della   Giunta
provinciale prevista dall'articolo 3,  si  applica  quanto  stabilito
dalla deliberazione della Giunta provinciale 19 ottobre 2001, n. 2662
(Legge Provinciale 4 novembre 1986, n. 29  e  s.m.i.:  "Interventi  a
favore   dell'edilizia   scolastica";   articolo   13   "Vincoli   di
destinazione".   Aggiornamento   degli   scaglioni   di    contributo
determinanti la durata del vincolo di destinazione ad uso  scolastico
degli immobili  adibiti  o  da  adibire  a  scuola  dell'infanzia  di
proprieta' di enti diversi dai Comuni e modalita'  di  computo  della
durata del vincolo). 
    4. Nelle more dell'approvazione, da parte della Provincia,  delle
norme tecniche relative agli indici di  funzionalita'  didattica,  ai
modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi  tipi  di
scuola previste dall'articolo 106, comma 4, della  legge  provinciale
sulla scuola, si applica, in quanto compatibile e ancorche' abrogato,
il decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976,  n.
17-69/Legisl. (Approvazione  delle  norme  relative  agli  indici  di
funzionalita'  didattica,  ai  modelli  edilizi  e  alle   componenti
costruttive per i diversi tipi di scuola). 
    5.  Fino  alla  data   stabilita   dal   decreto   di   effettivo
trasferimento delle funzioni ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  13,
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3  (Norme  in  materia  di
governo dell'autonomia del Trentino), alle  funzioni  in  materia  di
edilizia scolastica, previste dall'articolo 106, comma 1, della legge
provinciale sulla scuola, provvedono i comuni.