(Pubblicato  nel  Supplemento  n.  2 al  Bollettino  Ufficiale  della
    Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero  1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige»; 
    Visto l'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6; 
    Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1668 di data 3
luglio 2009 recante:  «Approvazione  del  regolamento  di  attuazione
dell'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio  1993  n.  6  (Norme
sull'espropriazione   per   pubblica   utilita')    concernente    la
determinazione dell'indennita' espropriativa delle aree edificabili; 
    Vista la deliberazione della giunta provinciale n.2448 di data 16
ottobre 2009 recante: «Riapprovazione con modifiche  del  regolamento
di attuazione dell'art. 14 della legge provinciale 19  febbraio  1993
n. 6 (Norme sull'espropriazione per pubblica utilita') concernente la
determinazione dell'indennita' espropriativa delle aree edificabili; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
Regolamento    concernente    la    determinazione    dell'indennita'
  espropriativa  delle  aree  edificabili  (art.   14   della   legge
  provinciale 19 febbraio 1993, n.6 - Norme sulla espropriazione  per
  pubblica utilita'). 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. In attuazione dell'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio
1993 n. 6 (Norme sull'espropriazione per  pubblica  utilita')  questo
regolamento detta le norme relative alla  determinazione  del  valore
venale delle aree definite dall'art. 12, commi 2  e  3,  della  legge
provinciale 19 febbraio 1993 n. 6  (Norme  sulla  espropriazione  per
pubblica utilita').