(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige»; Visto l'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1668 di data 3 luglio 2009 recante: «Approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sull'espropriazione per pubblica utilita') concernente la determinazione dell'indennita' espropriativa delle aree edificabili; Vista la deliberazione della giunta provinciale n.2448 di data 16 ottobre 2009 recante: «Riapprovazione con modifiche del regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sull'espropriazione per pubblica utilita') concernente la determinazione dell'indennita' espropriativa delle aree edificabili; Emana il seguente regolamento: Regolamento concernente la determinazione dell'indennita' espropriativa delle aree edificabili (art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n.6 - Norme sulla espropriazione per pubblica utilita'). Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sull'espropriazione per pubblica utilita') questo regolamento detta le norme relative alla determinazione del valore venale delle aree definite dall'art. 12, commi 2 e 3, della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilita').