Art. 2 
 
                       Valore venale del bene 
 
    1. Ai fini di questo regolamento per valore venale  del  bene  si
intende il valore che il bene ha in comune commercio. 
    2. Il valore venale del bene e'  determinato  in  riferimento  ad
elementi oggettivi e stabili, in applicazione dei criteri individuati
dall'art. 3.