Art. 4 
 
             Riduzione dell'indennita' di espropriazione 
 
    1.  La  riduzione   del   25   per   cento   dell'indennita'   di
espropriazione, prevista dall'art. 14 della legge  provinciale  n.  6
del  1993,  si  applica  quando  l'espropriazione   e'   volta   alla
realizzazione dei seguenti interventi ed opere: 
      a) interventi previsti in attuazione della legge provinciale  7
novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale
della casa e modificazioni della legge provinciale 13  novembre  1992
n. 21); 
      b) interventi previsti nel piano provinciale  della  mobilita',
di cui all'art. 52 della  legge  provinciale  20  marzo  2000,  n.  3
(Misure collegate con la  manovra  di  finanza  pubblica  per  l'anno
2000); 
      c) attrezzature di livello provinciale e altre infrastrutture e
opere  di  riforma   economica   previste   dal   piano   urbanistico
provinciale, individuate dall'art. 5, comma 1. 
    2. L'indennita' di espropriazione e' inoltre ridotta del  25  per
cento ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio  1993
n. 6, quando l'espropriazione e' prevista dagli accordi di  programma
quadro o da intese fra Stato, Provincia ed altri enti territoriali.