Art. 4 Riduzione dell'indennita' di espropriazione 1. La riduzione del 25 per cento dell'indennita' di espropriazione, prevista dall'art. 14 della legge provinciale n. 6 del 1993, si applica quando l'espropriazione e' volta alla realizzazione dei seguenti interventi ed opere: a) interventi previsti in attuazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21); b) interventi previsti nel piano provinciale della mobilita', di cui all'art. 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000); c) attrezzature di livello provinciale e altre infrastrutture e opere di riforma economica previste dal piano urbanistico provinciale, individuate dall'art. 5, comma 1. 2. L'indennita' di espropriazione e' inoltre ridotta del 25 per cento ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6, quando l'espropriazione e' prevista dagli accordi di programma quadro o da intese fra Stato, Provincia ed altri enti territoriali.