Art. 5 Infrastrutture ed opere di riforma economico sociale 1. Le attrezzature di livello provinciale e le altre infrastrutture e opere di riforma economica previste dal piano urbanistico provinciale per la cui realizzazione si applica la riduzione prevista dall'art. 4 sono le scuole medie superiori e di formazione professionale, le strutture universitarie, le strutture ospedaliere, il carcere provinciale, gli impianti e le attivita' di recupero e di smaltimento di rifiuti e gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, previsti dall'art. 31, commi 1 e 3 delle norme di attuazione di cui all'allegato B al piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 28 maggio 2008, n. 5.