Art. 5 
 
        Infrastrutture ed opere di riforma economico sociale 
 
    1.  Le  attrezzature  di   livello   provinciale   e   le   altre
infrastrutture e  opere  di  riforma  economica  previste  dal  piano
urbanistico provinciale  per  la  cui  realizzazione  si  applica  la
riduzione prevista dall'art. 4 sono le scuole medie  superiori  e  di
formazione professionale, le strutture  universitarie,  le  strutture
ospedaliere, il carcere provinciale, gli impianti e le  attivita'  di
recupero e di smaltimento di rifiuti e gli  impianti  di  depurazione
delle acque reflue urbane, previsti dall'art. 31, commi 1 e  3  delle
norme di attuazione  di  cui  all'allegato  B  al  piano  urbanistico
provinciale, approvato con legge provinciale 28 maggio 2008, n. 5.