Art. 2 Disposizioni in materia di personale 1. Il personale dell'A.R.E.T., con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, transita per mobilita' nei ruoli organici delle A.T.E.R. della Regione Abruzzo con la posizione giuridica ed economica maturata presso l'ARET.