Art. 2 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
    1. Il personale dell'A.R.E.T., con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, transita per mobilita' nei ruoli organici delle A.T.E.R. della
Regione Abruzzo con la  posizione  giuridica  ed  economica  maturata
presso l'ARET.