Art. 3 
 
                       Commissario liquidatore 
 
    1. Il Presidente della giunta regionale,  sentito  il  Presidente
del consiglio regionale, il quale ne da  immediata  comunicazione  ai
capigruppo consiliari, nomina con proprio decreto, da emanarsi  entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
commissario che provvede alla liquidazione dell'ARET ed alla adozione
degli atti relativi al passaggio dei beni  ed  al  trasferimento  del
personale alle ATER. 
    2. Il Commissario esercita le funzioni per un periodo di tre mesi
dalla notifica del decreto di nomina, e comunque fino al 31  dicembre
2010, trascorso il quale decade.