Art. 3 Commissario liquidatore 1. Il Presidente della giunta regionale, sentito il Presidente del consiglio regionale, il quale ne da immediata comunicazione ai capigruppo consiliari, nomina con proprio decreto, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario che provvede alla liquidazione dell'ARET ed alla adozione degli atti relativi al passaggio dei beni ed al trasferimento del personale alle ATER. 2. Il Commissario esercita le funzioni per un periodo di tre mesi dalla notifica del decreto di nomina, e comunque fino al 31 dicembre 2010, trascorso il quale decade.