Art. 2 Aventi diritto alle agevolazioni 1. Fermo restando quanto stabilito nei commi 2 e 3, hanno diritto alle agevolazioni di cui alla presente legge, i residenti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni individuati in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 che non siano ancora rientrati nell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero nei comuni ad esso limitrofi. 2. Gli aventi diritto, lavoratori o studenti possono richiedere, per ciascun mese, alternativamente l'abbonamento o i biglietti di andata e ritorno di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1, a seconda delle proprie esigenze di viaggio, purche' limitatamente al percorso che collega la localita' di dimora con quella di lavoro o di studio. 3. Gli aventi diritto che non si trovano nella condizione di lavoratore o studente possono richiedere soltanto i titoli di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, limitatamente al percorso che collega la localita' di dimora con quella di residenza al 6 aprile 2009.