Art. 2 
 
                  Aventi diritto alle agevolazioni 
 
    1. Fermo restando quanto stabilito nei commi 2 e 3, hanno diritto
alle agevolazioni di cui alla presente legge, i residenti  alla  data
del 6 aprile 2009 nei comuni individuati in  attuazione  dell'art.  1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754  del
9 aprile 2009 che non siano ancora rientrati nell'abitazione occupata
alla data del 6  aprile  2009,  ovvero  non  abbiano  ancora  trovato
sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio  del  comune  di
residenza ovvero nei comuni ad esso limitrofi. 
    2. Gli aventi diritto, lavoratori o studenti possono  richiedere,
per ciascun mese, alternativamente l'abbonamento  o  i  biglietti  di
andata e ritorno di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1,
a seconda delle proprie esigenze di viaggio, purche' limitatamente al
percorso che collega la localita' di dimora con quella di lavoro o di
studio. 
    3. Gli aventi diritto che non  si  trovano  nella  condizione  di
lavoratore o studente possono richiedere soltanto  i  titoli  di  cui
alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1,  limitatamente  al  percorso
che collega la localita' di dimora  con  quella  di  residenza  al  6
aprile 2009.