Art. 4 
 
                   Rimborso dei titoli di viaggio 
 
    1. I titoli di viaggi di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  1
dell'art. 1 sono rimborsati alle aziende concessionarie di TPL  dalla
Regione Abruzzo con una quota pari al costo degli stessi e cosi' come
previsto dal Tariffario regionale vigente. 
    2. Il costo degli  abbonamenti  mensili  collegati  alle  tessere
emergenza terremoto riportanti il codice 02 e' rimborsato, per i mesi
di settembre e dicembre 2010, con una quota pari  al  50%  del  costo
dell'abbonamento previsto dal Tariffario regionale vigente.