Art. 4 Rimborso dei titoli di viaggio 1. I titoli di viaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 sono rimborsati alle aziende concessionarie di TPL dalla Regione Abruzzo con una quota pari al costo degli stessi e cosi' come previsto dal Tariffario regionale vigente. 2. Il costo degli abbonamenti mensili collegati alle tessere emergenza terremoto riportanti il codice 02 e' rimborsato, per i mesi di settembre e dicembre 2010, con una quota pari al 50% del costo dell'abbonamento previsto dal Tariffario regionale vigente.