Art. 5 Controlli e sanzioni 1. I titolari delle «Tessere TPL emergenza terremoto», rilasciate ai sensi della presente legge, qualora all'atto dei controlli a bordo dei mezzi, risultino sprovvisti di titolo di viaggio, o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, sono soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 «Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio». 2. Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le tessere regionali TPL, esibite ai fini dell'emissione di titoli di viaggio gratuiti, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, ne danno notizia alla Direzione regionale trasporti, infrastrutture, mobilita' e logistica per l'accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli accertamenti le «Tessere TPL emergenza terremoto» devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali. 3. Le «Tessere TPL emergenza terremoto» che, a seguito di controlli effettuati risultino rilasciate a persone non aventi i requisiti previsti dalla presente legge o che abbiano dato luogo al rilascio di titoli di viaggio per percorsi diversi da quelli ammessi dalla legge, sono sospese d'ufficio. In tal caso, si procede al recupero nei confronti del non avente titolo delle somme collegate ai titoli di viaggio rilasciati gratuitamente dalle aziende sulla base della medesima tessera regionale.