Art. 5 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
    1. I titolari delle «Tessere TPL emergenza terremoto», rilasciate
ai sensi della presente legge, qualora all'atto dei controlli a bordo
dei mezzi, risultino sprovvisti di titolo di viaggio, o presentino un
titolo di viaggio comunque non valido, sono  soggetti  alle  sanzioni
pecuniarie previste dalla legge regionale  15  ottobre  2008,  n.  13
«Disposizioni in materia  di  trasporto  pubblico  locale  e  sistema
sanzionatorio». 
    2. Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo
a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte  a  casi  in  cui  le
tessere regionali TPL, esibite ai fini dell'emissione  di  titoli  di
viaggio gratuiti, risultino palesemente contraffatte o  comunque  non
valide,  ne  danno  notizia  alla  Direzione   regionale   trasporti,
infrastrutture, mobilita' e logistica  per  l'accertamento  dei  dati
relativi alle medesime. In pendenza degli  accertamenti  le  «Tessere
TPL  emergenza  terremoto»  devono  essere   trattenute   presso   le
biglietterie aziendali. 
    3. Le  «Tessere  TPL  emergenza  terremoto»  che,  a  seguito  di
controlli effettuati risultino rilasciate  a  persone  non  aventi  i
requisiti previsti dalla presente legge o che abbiano dato  luogo  al
rilascio di titoli di viaggio per percorsi diversi da quelli  ammessi
dalla legge, sono sospese d'ufficio.  In  tal  caso,  si  procede  al
recupero nei confronti del non avente titolo delle somme collegate ai
titoli di viaggio rilasciati gratuitamente dalle aziende  sulla  base
della medesima tessera regionale.