Art. 6 
 
                         Modalita' operative 
 
    1. Le modalita' operative  relative  all'ambito  di  applicazione
della presente legge, le procedure di rilascio dei titoli di  viaggio
gratuiti e di  verifica  dei  requisiti  da  richiedere  agli  aventi
diritto, nonche' le condizioni per il rimborso e per i controlli sono
stabilite  dalla  Direzione  regionale   trasporti,   infrastrutture,
mobilita' e logistica, di  concerto  con  la  Struttura  generale  di
emergenza (SGE), Tavolo di coordinamento trasporti e mobilita'. 
    2. La Direzione regionale trasporti, infrastrutture, mobilita'  e
logistica  puo'  stipulare  accordi  con  la  Struttura  generale  di
emergenza (SGE), Tavolo di coordinamento trasporti e  mobilita',  per
la gestione delle agevolazioni di cui alla presente legge.