Art. 6 Modalita' operative 1. Le modalita' operative relative all'ambito di applicazione della presente legge, le procedure di rilascio dei titoli di viaggio gratuiti e di verifica dei requisiti da richiedere agli aventi diritto, nonche' le condizioni per il rimborso e per i controlli sono stabilite dalla Direzione regionale trasporti, infrastrutture, mobilita' e logistica, di concerto con la Struttura generale di emergenza (SGE), Tavolo di coordinamento trasporti e mobilita'. 2. La Direzione regionale trasporti, infrastrutture, mobilita' e logistica puo' stipulare accordi con la Struttura generale di emergenza (SGE), Tavolo di coordinamento trasporti e mobilita', per la gestione delle agevolazioni di cui alla presente legge.