Art. 9 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni previste dalla presente legge si fa fronte con i fondi stanziati a valere sulla contabilita' speciale, gia' aperta in favore del Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, e intestata al commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009.