Art. 9 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  delle  agevolazioni
previste dalla presente legge si fa fronte con i  fondi  stanziati  a
valere  sulla  contabilita'  speciale,  gia'  aperta  in  favore  del
Presidente  della  Regione  Abruzzo,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755  del
15  aprile  2009,  e  intestata  al  commissario  delegato   per   la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6  aprile  2009  ai
sensi dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3833 del 22 dicembre 2009.