(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 30 ottobre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA p r o m u l g a la seguente legge regionale: Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Visti gli articoli 4, comma 1, lettera b), e 73 dello Statuto regionale; Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa); Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni); Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attivita' di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo); Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); Considerato quanto segue: 1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale intende promuovere la riduzione e la razionalizzazione di tutti i costi della struttura organizzativa consiliare, quale autonomo apporto del Consiglio al complessivo processo di ristrutturazione della spesa da parte della Regione Toscana; 2. In tale contesto, occorre procedere anche alla revisione dell'organizzazione delle attivita' di informazione del Consiglio regionale, attraverso il riordino complessivo del settore e la conseguente modifica della l.r. 43/2006; 3. Nelle more della suddetta revisione normativa, da realizzarsi in tempi ravvicinati, risulta pertanto opportuno non procedere alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia per l'informazione, al momento della scadenza contrattuale del direttore in carica, correlata all'avvio della nuova legislatura regionale, al fine di non pregiudicare le possibili diverse scelte organizzative che potranno essere assunte con la riforma; 4. Si rende cosi' necessario disciplinare, con norme di eccezione, la fase transitoria, che dovra' essere necessariamente molto breve, prevedendo la sospensione dell'attivita' dell'Agenzia ed il momentaneo affidamento delle funzioni di informazione ad un ufficio stampa di carattere provvisorio all'interno della struttura del Consiglio; 5. Il personale giornalistico assegnato all'Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge viene assegnato all'ufficio stampa provvisorio, nell'invarianza delle prerogative professionali e contrattuali in essere e lo stesso avviene per il personale amministrativo; 6. L'ufficio stampa provvisorio e' diretto da un coordinatore ai sensi della l. 150/2000, il quale assume anche la responsabilita' della direzione delle pubblicazioni in essere, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa); Approva la presente legge: Art. 1 Periodo transitorio di esercizio delle attivita' di informazione 1. Dalla data del 1° novembre 2010 e fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle attivita' di informazione del Consiglio regionale, e' sospesa l'applicazione al Consiglio regionale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attivita' di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo) ed e' parimenti sospesa l'attivita' dell' Agenzia per le attivita' di informazione del Consiglio regionale, di seguito denominata Agenzia. Conseguentemente, non si procede alla nomina del direttore dell'Agenzia dopo la scadenza del contratto del direttore dell'Agenzia in essere all'entrata in vigore della presente legge. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di informazione del Consiglio regionale nel periodo transitorio di cui al comma 1, e' istituito, all'interno della struttura del Consiglio regionale, un ufficio stampa provvisorio ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).