(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 43 del 30 ottobre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                           p r o m u l g a 
 
la seguente legge regionale: 
    Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 
    Visti gli articoli 4, comma 1, lettera b),  e  73  dello  Statuto
regionale; 
    Vista la  legge  8  febbraio  1948,  n.  47  (Disposizioni  sulla
stampa); 
    Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle  attivita'
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni); 
    Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due
strutture speciali per le attivita'  di  informazione  del  Consiglio
regionale e degli organi di governo); 
    Vista la  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4  (Autonomia
dell'Assemblea legislativa regionale); 
    Considerato quanto segue: 
    1.  L'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio  regionale  intende
promuovere la riduzione e la razionalizzazione di tutti i costi della
struttura  organizzativa  consiliare,  quale  autonomo  apporto   del
Consiglio al complessivo processo di ristrutturazione della spesa  da
parte della Regione Toscana; 
    2. In tale  contesto,  occorre  procedere  anche  alla  revisione
dell'organizzazione delle attivita'  di  informazione  del  Consiglio
regionale, attraverso  il  riordino  complessivo  del  settore  e  la
conseguente modifica della l.r. 43/2006; 
    3. Nelle more della suddetta revisione normativa, da  realizzarsi
in tempi ravvicinati, risulta pertanto opportuno non  procedere  alla
nomina  del  nuovo  direttore  dell'Agenzia  per  l'informazione,  al
momento  della  scadenza  contrattuale  del  direttore   in   carica,
correlata all'avvio della nuova legislatura regionale, al fine di non
pregiudicare le possibili diverse scelte organizzative  che  potranno
essere assunte con la riforma; 
    4.  Si  rende  cosi'  necessario  disciplinare,  con   norme   di
eccezione, la fase transitoria,  che  dovra'  essere  necessariamente
molto breve, prevedendo la sospensione dell'attivita' dell'Agenzia ed
il momentaneo  affidamento  delle  funzioni  di  informazione  ad  un
ufficio stampa di carattere provvisorio all'interno  della  struttura
del Consiglio; 
    5. Il personale giornalistico assegnato all'Agenzia alla data  di
entrata in vigore della presente legge  viene  assegnato  all'ufficio
stampa provvisorio, nell'invarianza delle prerogative professionali e
contrattuali  in  essere  e  lo  stesso  avviene  per  il   personale
amministrativo; 
    6. L'ufficio stampa provvisorio e' diretto da un coordinatore  ai
sensi della l. 150/2000, il quale  assume  anche  la  responsabilita'
della direzione delle pubblicazioni in essere, ai sensi dell'articolo
3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa); 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  Periodo transitorio di esercizio delle attivita' di informazione 
 
    1. Dalla data del 1° novembre 2010 e fino alla data di entrata in
vigore della legge di riordino delle attivita'  di  informazione  del
Consiglio regionale, e' sospesa l'applicazione al Consiglio regionale
della legge regionale 2  agosto  2006,  n.  43  (Istituzione  di  due
strutture speciali per le attivita'  di  informazione  del  Consiglio
regionale  e  degli  organi  di  governo)  ed  e'  parimenti  sospesa
l'attivita' dell'  Agenzia  per  le  attivita'  di  informazione  del
Consiglio regionale, di seguito denominata Agenzia. Conseguentemente,
non si  procede  alla  nomina  del  direttore  dell'Agenzia  dopo  la
scadenza  del  contratto  del  direttore   dell'Agenzia   in   essere
all'entrata in vigore della presente legge. 
    2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  informazione  del
Consiglio regionale nel periodo transitorio di cui  al  comma  1,  e'
istituito, all'interno della struttura del  Consiglio  regionale,  un
ufficio stampa provvisorio ai sensi dell'articolo  6  della  legge  7
giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e  di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni).