Art. 2 Dotazione dell'ufficio stampa provvisorio 1. Il personale giornalistico e amministrativo assegnato all'Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge e' assegnato all'ufficio stampa, per il periodo transitorio di cui all'articolo 1, senza variazioni della situazione contrattuale in atto e del relativo assetto giuridico ed economico.