Art. 2 
 
              Dotazione dell'ufficio stampa provvisorio 
 
    1.  Il  personale  giornalistico   e   amministrativo   assegnato
all'Agenzia alla data di entrata in vigore della  presente  legge  e'
assegnato all'ufficio stampa,  per  il  periodo  transitorio  di  cui
all'articolo 1, senza variazioni  della  situazione  contrattuale  in
atto e del relativo assetto giuridico ed economico.