Art. 3 Coordinatore dell'ufficio stampa provvisorio 1. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua il coordinatore dell'ufficio stampa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3, della l. 150/2000, tra i giornalisti dell'Agenzia con qualifica di caposervizio o tra i dirigenti del Consiglio regionale iscritti all'albo dei giornalisti. 2. Nel caso in cui il coordinatore sia scelto tra i giornalisti con qualifica di caposervizio, il segretario generale del Consiglio regionale individua l'articolazione organizzativa responsabile della gestione amministrativa dell'ufficio stampa. 3. La nomina a coordinatore comporta, per il giornalista con qualifica di caposervizio, la corresponsione di una indennita' aggiuntiva pari alla differenza tra l'indennita' redazionale massima di caposervizio e l'indennita' redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro. Nessuna indennita' aggiuntiva e' dovuta nel caso di nomina di un dirigente del Consiglio regionale. 4. La nomina a coordinatore dell'ufficio stampa provvisorio non costituisce titolo per il riconoscimento di mansioni superiori ne' titolo preferenziale ai fini della individuazione del responsabile della struttura cui sara' affidato lo svolgimento delle attivita' di informazione del Consiglio regionale al termine del periodo transitorio di cui alla presente legge.