Art. 3 
 
            Coordinatore dell'ufficio stampa provvisorio 
 
    1. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale  individua  il
coordinatore  dell'ufficio  stampa  ai  sensi  e  per   gli   effetti
dell'articolo 9, comma  3,  della  l.  150/2000,  tra  i  giornalisti
dell'Agenzia con qualifica di caposervizio  o  tra  i  dirigenti  del
Consiglio regionale iscritti all'albo dei giornalisti. 
    2. Nel caso in cui il coordinatore sia scelto tra  i  giornalisti
con qualifica di caposervizio, il segretario generale  del  Consiglio
regionale individua l'articolazione organizzativa responsabile  della
gestione amministrativa dell'ufficio stampa. 
    3. La nomina a coordinatore  comporta,  per  il  giornalista  con
qualifica  di  caposervizio,  la  corresponsione  di  una  indennita'
aggiuntiva pari alla differenza tra l'indennita' redazionale  massima
di caposervizio e l'indennita' redazionale massima di  caporedattore,
come stabilite dal contratto di lavoro. Nessuna indennita' aggiuntiva
e' dovuta nel caso di nomina di un dirigente del Consiglio regionale. 
    4. La nomina a coordinatore dell'ufficio stampa  provvisorio  non
costituisce titolo per il riconoscimento di  mansioni  superiori  ne'
titolo preferenziale ai fini della  individuazione  del  responsabile
della struttura cui sara' affidato lo svolgimento delle attivita'  di
informazione  del  Consiglio  regionale  al   termine   del   periodo
transitorio di cui alla presente legge.