(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 84 del 12 novembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita' 1. La Regione del Veneto riconosce le manifestazioni storiche di interesse locale, quali palii, giostre e rievocazioni storiche, come espressioni del patrimonio storico e culturale della comunita' regionale e quale strumento per favorire lo sviluppo dell'immagine turistica regionale e la conoscenza e lo scambio con altre simili realta' europee. 2. La Regione del Veneto valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire: a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale; b) la promozione della qualita', la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi, musiche, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse; c) la promozione dei centri storici sede delle manifestazioni storiche; d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalita' statutaria, l'organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale; e) l'aggregazione e la coesione sociale; f) il coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo dell'apprendimento scolastico.