(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
             Regione Veneto n. 84 del 12 novembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione del Veneto riconosce le manifestazioni storiche  di
interesse locale, quali palii, giostre e rievocazioni storiche,  come
espressioni  del  patrimonio  storico  e  culturale  della  comunita'
regionale e quale strumento per favorire  lo  sviluppo  dell'immagine
turistica regionale e la conoscenza e lo  scambio  con  altre  simili
realta' europee. 
    2. La Regione del Veneto  valorizza  le  manifestazioni  storiche
anche al fine di favorire: 
      a) la  ricerca  storica  e  culturale  e  la  diffusione  della
conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale; 
      b)  la  promozione  della  qualita',   la   realizzazione,   la
conservazione e la salvaguardia  degli  elementi  costitutivi,  quali
arredi,  manufatti,   costumi,   musiche,   di   carattere   storico,
strettamente   legati   e   pertinenti   allo    svolgimento    delle
manifestazioni stesse; 
      c) la promozione dei centri storici sede  delle  manifestazioni
storiche; 
      d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che  si  propongono,
quale finalita'  statutaria,  l'organizzazione  delle  manifestazioni
storiche di interesse locale; 
      e) l'aggregazione e la coesione sociale; 
      f) il coinvolgimento  del  mondo  della  scuola  e  lo  stimolo
dell'apprendimento scolastico.