Art. 2 
 
                       Manifestazioni storiche 
 
    1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni storiche  di
interesse locale: 
      a) le rappresentazioni  rievocative  di  rilevanti  avvenimenti
storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali; 
      b) le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni
proprie dell'immagine e della identita' regionale, caratterizzate  da
particolare valore  storico  e  culturale  e  che  sono  organizzate,
secondo  la  periodicita'  che  le   contraddistingue,   in   maniera
ricorrente da almeno quindici anni.