Art. 2 Manifestazioni storiche 1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni storiche di interesse locale: a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali; b) le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identita' regionale, caratterizzate da particolare valore storico e culturale e che sono organizzate, secondo la periodicita' che le contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno quindici anni.